Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50067 del 27/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50067 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NAVARRA DOMENICO N. IL 30/06/1990
avverso la sentenza n. 757/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
22/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AlÀ104A.A£
vt,LimAd._
che ha concluso per t v`xU0,4
<1;■ al/x/5 Udito, per la parte civile, l'Avv
UditidildifensokAvv. outk, Data Udienza: 27/11/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22 ottobre 2012, la Corte di appello di Bari, 2^ sezione
penale, ha confermato la sentenza del Tribunale in sede appellata da Navarra
Domenico, con la quale questi era stato dichiarato colpevole di concorso nel delitto
di rapina aggravata, per aver agito in più persone riunite, in danne di Cellamare
Gaetano al quale sottraevano con violenza duemila/00 euro, in Bari il 19.12.2011 e
condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di tre anni quinquennale dai pubblici uffici.
La Corte territoriale confermava il giudizio di responsabilità sulla scorta delle
dichiarazioni della persona offesa (che aveva descritto prima e riconosciuto poi con
certezza l' imputato per la persona che materialmente aveva frugato nella sua tasca
e prelevato il danaro della pensione poco prima ritirato in banca), la cui attendibilità
era confortata dalle testimonianze di De Sena Fiorentina (che aveva ht4410 l'
abbigliamento -un bomber rosso- della persona vista fuggire subito dopo le
invocazioni di aiuto di Cellamare) e del M.Ilo Altini e dell' App.to Cozzolino (che
avevano descritto in modo corrispondente i' abbigliamento dell' imputato al
momento del fermo). Prive di rilievo erano le critiche difensive relative a particolari
del bomber e inammissibile, perché tardivamente proposta con memoria difensiva,
la richiesta di sentire un testimone.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l' imputate, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l' annullamento per i seguenti motivi: - violazione dell'
art. 606 lett. d) cod. proc. pen. per omessa acquisizione delle immagini di
videosorveglianza già formulata con la richieste di prova ex art. 493 cod. proc. pen.
da parte del Tribunale, con conseguente risultato negativo della verifica peritale
effettuata in appello unicamente sulle video registrazioni effettuate dalla Polizia
Municipale e impossibilità di visionare quelle effettuate dalla Polizia di Stato perché
indisponibili; - violazione dell' art. 606 lett. c) e d) cod. eroe. pen. per non essere
stata accolta la richiesta di audizione di un teste, che non era stato possibile
indicare in primo grado perché celebrato col rito direttissimo; violazione dell' art.
606 lett. c) con riferimento all' art. 192 cod. proc. peri, per le modalità del
riconoscimento di persona effettuato dal Cellamare e per le imprecise descrizioni del
bomber nonché per l' illogica valutazione del dato costituito dal mancato
rinvenimento del danaro nella disponibilità del ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. otto mesi di reclusione e ottocento euro di multa nonché alla interdizione Nel ricorso si sostiene che la richiesta di acquisizione delle video registrazioni è
stata respinta per sostanziale genericità della stessa, sicché ex art. 507 non se ne è
ravvisava la necessità.
Vero è che la Corte di appello ne ha poi disposto l' acquisizione e poi la perizia, che
però ha avuto ad oggetto solo le videoregistrazioni fatte eseguire dalla Polizia
Municipale perché quelle della Questura di Bari erano state nel frattempo distrutte.
Va ribadito che il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di
nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (Css.
SU 17.10.2006 n. 41.281: la Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova
formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per
l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da
correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto
nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione
di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma
secondo c.p.p.).
La circostanza che la Corta di appello abbia accolto la richiesta riformulata in sede
di gravame non elimina la correttezza della scelta del Tribunale, tanto più che l'
esito della perizia sulla videoregistrazione che è stata possibile acquisite ha dato
ragione alla originaria delibazione sulla mancanza di decisività della richiesta
suppletiva di prova.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La richiesta di
supplemento istruttorio è stata formulata per la prima volta con memoria difensiva,
dopo scaduti i termini per proporre appello.
3. Il terzo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, attraverso la
sollecitazione di ulteriore valutazione nel merito del medesimo compendio
probatorio già analizzato sia dal Tribunale che dalla Corte di appello con
motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di
censura in questa sede.
L' indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato al:a Corte di cassazione essere limitato
- per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l' esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l' adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via 6 esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di bliim4 legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7,97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali