Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50066 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50066 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:

CIPRIANI FRANCESCO nato il 08/06/1978, avverso la sentenza del 04/02/2013
della Corte di Appello di L’Aquila;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso
per l’inammissibilità;
FATTO
1. Con sentenza del 04/02/2013, la Corte di Appello di L’Aquila confermava
la sentenza pronunciata in data 19/06/2007 dal Tribunale di Vasto nella parte in
cui aveva ritenuto CIPRIANI Francesco colpevole dei reati di ricettazione di una
patente di guida e di una carta di circolazione (capo sub b) nonché di un
semirimorchio (capo sub c), beni tutti provento di furti.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1.

VIOLAZIONE DEGLI

AR-rr. 648/2 E 62 N° 4

COD. PEN.

per non avere la Corte

territoriale concesso le suddette attenuanti in relazione alla ricettazione di cui al
capo sub b) pur sussistendone i presupposti fattuali e giuridici in quanto si
trattava di beni di scarso valore economico dovendo il medesimo essere
parametrato al semplice valore cartaceo;

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Data Udienza: 15/11/2013

2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 63 COD. PROC. PEN. per avere la Corte disatteso
l’eccezione di inutilizzabilità della dichiarazioni autoaccusatorie rese dal Cipriani e
poste a fondamento della pronuncia di condanna sul presupposto che erano state
rese allorquando non erano ancora emersi indizi di reità a suo carico, laddove,
invece, già in sede di controllo era stata accertata la falsità documentale e la
provenienza delittuosa del rimorchio. In ogni caso, la Corte non aveva
considerato che il ricorrente, a dimostrazione della sua buona fede, aveva
dichiarato di avere acquistato il semirimorchio da tale Antonio Rutigliano il quale,
pere>, non era mai stato sentito. La suddetta circostanza avrebbe, quindi, dovuto

cod. pen.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 648/2 E 62 N° 4 COD. PEN.: La Corte territoriale, ha

negato la concessione di entrambe le attenuanti, rilevando che l’ipotesi attenuata
di cui all’art. 648/2 cod. pen. non era configurabile in quanto la nozione di fatto
di particolare tenuità investiva tutti gli aspetti del fatto reato e, quindi, sia quelli
soggettivi che oggettivi, prescindendo così dal solo valore del bene ricettato: nel
caso di specie, la ricettazione di una patente e di una carta di circolazione in
bianco aveva una intrinseca pericolosità a causa delle possibili gravi conseguenze
derivanti dall’abusiva compilazione delle stesse.
Quanto, poi, all’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen. la Corte rilevava
che il danno subito dalla P.A. non poteva ritenersi di speciale tenuità.
La decisione della Corte territoriale non si presta ad alcuna censura alla
stregua delle considerazioni di seguito indicate.
In ordine al rapporto fra l’art. 62 n° 4 e 648/2 cod. pen., va osservato che,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la “particolare tenuità”, che
attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del
fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità
dell’imputato, sia al valore economico della “res” ricettata, deve evidenziare una
rilevanza criminosa assolutamente marginale: Cass. 32832/2007 Rv. 237696;
Cass. 33510/2010 Rv. 248119.
Il giudice, quindi, al fine di stabilire se ricorra o no l’ipotesi attenuata di cui
all’art. 648/2 cod. pen. deve valutare tutte le componenti oggettive e soggettive
del fatto e cioè non solo quelle attinenti alla qualità della res provento da delitto,
ma anche alla sua entità, alle modalità dell’azione, ai motivi della stessa, alla
personalità del colpevole e, in sostanza, alla condotta complessiva di
quest’ultimo. Infatti, l’aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo.

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indurre la Corte a derubricare il reato nella contravvenzione di cui all’art. 712

Quanto all’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen., si è consolidato il
principio di diritto secondo il quale «ai fini della sussistenza della circostanza
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore
economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali
oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta
del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in
termini oggettivi e nella globalità degli effetti»: SSUU 35535/2007 Rv. 236914.
A seguito della suddetta sentenza, quindi, il giudice al fine di stabilire se sia
o no configurabile l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, deve

solo al valore della cosa ricettata.
Sulla base delle definizioni che la giurisprudenza di questa Corte ha dato
delle locuzioni relative alle attenuanti del “fatto di particolare tenuità” (art. 648/2
cod. pen.) e del “danno patrimoniale di speciale tenuità” (art. 62 n° 4 cod. pen.),
si può quindi affermare che:
a) per la valutazione della sussistenza di entrambe le attenuanti, occorre
avere riguardo alla globalità degli effetti che il reato ha cagionato relativamente
sia al danno patrimoniale (art. 62 n° 4 cod. pen.) che al fatto (art. 648/2 cod.
pen.);
b) le due attenuanti differiscono proprio perché una riguarda il danno
patrimoniale, l’altra il fatto;
c) l’attenuante di cui all’art. 648/2 cod. pen. contiene in sé anche quella di
cui all’art. 62 n° 4 cod. pen. perché nella valutazione del fatto è ricompresa
anche la valutazione del danno.
Tanto premesso, innanzitutto, va rammentata quella giurisprudenza secondo
la quale la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è
compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione nel solo caso in cui
la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla
particolare tenuità del fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata della ricettazione,
perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio,
l’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 è assorbita nell’ipotesi attenuata di cui
all’art. 648 cod. pen., comma 2. Il medesimo elemento non può infatti essere
tenuto due volte in favorevole considerazione indipendentemente dalla natura
delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive
del fatto reato e l’altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato:
SSUU 13330/1989, rv. 182221; Cass. 5895/2003 rv. 223482; Cass. 43046/2007
riv 238508; Cass. 49071/2012 Rv. 253906.
Questa giurisprudenza, quindi, ritiene che le due attenuanti siano
compatibili, sicchè, ove, da una parte, il fatto sia ritenuto di particolare tenuità
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avere riguardo a tutti danni patrimoniali derivanti dal reato di ricettazione e non

(senza alcuna considerazione del profilo patrimoniale) e, dall’altra, anche di
speciale tenuità (sotto il profilo patrimoniale), devono entrambe essere
riconosciute.
A diversa conclusione, giunge altra giurisprudenza secondo la quale, invece,
«in tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente ai fini della
valutazione della particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell’art. 648
c.p., nel senso che se esso non è particolarmente lieve deve comunque
escludersi la tenuità del fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine; e solo
se è accertata la lieve consistenza economica del compendio ricettato si può

consentono di configurare l’ipotesi di cui al cpv. dell’art. 648 c.p., fermo restando
che essa può essere esclusa ove emergano elementi negativi sia sotto il profilo
strettamente oggettivo (quali l’entità del profitto) sia sotto il profilo della
capacità a delinquere dell’agente (Cass. Sez. 2 n. 4581 del 23.3.98, dep.
18.4.98; cfr. altresì Cass. Sez. 2 n. 6898 del 18.5.93, dep. 9.7.93; Cass. Sez. 2
n. 7821 del 2.4.92, dep. 8.7.92). In altre parole, la particolare esiguità del valore
del bene è requisito necessario, ancorché non sufficiente, per il riconoscimento
dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p. (cfr. Cass. Sez. 2 29.5.09,
Lensi)»: Cass. 28689/2010 riv 248214; Cass. 13600/2012 Rv. 252286 che ha
ribadito che

«L’attenuante della particolare tenuità del fatto nel reato di

ricettazione va sempre esclusa se il fatto non è particolarmente lieve, risultando
superflua ogni ulteriore indagine; mentre, se è accertata la lieve consistenza
economica del bene ricettato, ai fini del riconoscimento della circostanza può
procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili
dall’art. 133 cod. pen».
Questa Corte ritiene di aderire a quest’ultima giurisprudenza in quanto, se è
pacifica la definizione che la costante giurisprudenza di questa Corte ha dato
della locuzione “fatto di particolare tenuità” di cui all’art. 648/2 cod. pen. (e cioè
che, al fine di stabilire quali siano stati gli effetti globali del reato, occorre anche
una valutazione sul valore economico della “res” ricettata), allora ne consegue
che, sotto il profilo logico, i rapporti fra le due attenuanti, non possono che
essere così stabiliti:
a) ove il danno patrimoniale (nel senso stabilito dalle cit. SSUU del 2007)
superi la soglia della speciale tenuità, va esclusa sia l’attenuante di cui all’art. 62
n° 4 cod. pen. sia l’attenuante di cui all’art. 648/2 cod. pen. perché il fatto, per
assioma, non può essere considerato di particolare tenuità in considerazione
della entità e qualità della res provento da delitto;
b) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità e si accerti che anche il
fatto sia di particolare tenuità sotto il profilo soggettivo (personalità del reo 4

procedere alla verifica degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 c.p., che

modalità dell’azione), va riconosciuta la sola ipotesi attenuata di cui all’art. 648/2
cod. pen., rimanendo in essa assorbita l’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod.
pen.;
c) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità, ma il giudice appuri che
il fatto, sia pure sotto il solo profilo soggettivo (personalità del reo – modalità
dell’azione), non sia di particolare tenuità, dev’essere concessa la sola
attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen. che, essendo di natura oggettiva, ove
sussistente, dev’essere riconosciuta indipendentemente dal comportamento
tenuto, nella singola fattispecie, dall’agente.

rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto che alla ricettazione di una patente
di guida e di una carta di circolazione in bianco, non sia applicabile l’attenuante
di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen. e la suddetta decisione va confermata in quanto è
conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la
quale, appunto, «la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale
tenuità non è applicabile in caso di ricettazione di patente di guida, poiché in tale
ipotesi il valore da tener presente per la valutazione del danno non è quello dello
stampato, ma quello, certamente non determinabile o comunque di non speciale
tenuità, del documento che lo stampato ha consentito di formare»:

Cass.

39825/2009 Rv. 245235; SSUU 35535/2007 Rv. 236914.
Di conseguenza, avendo la Corte escluso l’applicabilità dell’attenuante di cui
all’art. 62 n° 4 cod. pen., automaticamente, deve ritenersi esclusa, per quanto
detto, anche la configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648/2 cod.
pen.: sul punto, cfr anche Cass. 45404/2008 Rv. 241971 che ha escluso l’ipotesi
attenuata nel caso di ricettazione di una patente di guida.
In conclusione, la censura – in ordine ai rapporti fra le due suddette
attenuanti – dev’essere respinta alla stregua del seguente principio di diritto: «la
“particolare tenuità”, che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una
complessiva valutazione di tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto
dovendo il giudice aver riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità
dell’imputato e alla condotta complessiva del medesimo, sia al valore economico
della “res” ricettata. Di conseguenza, l’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen.
e l’attenuante di cui all’art. 648/2 cod. pen. non possono essere concesse
contemporaneamente in quanto, ove il giudice ritenga sussistente l’ipotesi
attenuata del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648/2 cod. pen.,
l’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen. rimane in essa assorbita. Al
contrario, ove ne sussistano i presupposti giuridici e fattuali, la suddetta
attenuante può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la

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Applicando i suddetti principi alla concreta fattispecie in esame, deve

configurabilità dell’attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648/2
cod. pen. sotto il profilo della componente soggettiva del fatto»

2.

VIOLAZIONE DELL’ART. 63 COD. PROC. PEN.: la censura, nei termini in cui è

stata dedotta è manifestamente infondata in quanto, come risulta da entrambe
le sentenze di merito, la colpevolezza dell’imputato in ordine ad entrambe le
ipotesi di ricettazione è stata desunta non dalle sue spontanee dichiarazioni ma
dal comportamento tenuto all’atto del controllo: cfr pag. 3-4 sentenza
impugnata.

che il ricorrente aveva indicato in tale Rutigliano il venditore dal quale aveva
acquistato il rimorchio, si deve replicare che, quand’anche fosse vero, non gli
gioverebbe. Infatti, premesso che è pacifico che l’autoarticolato era stata rubato,
l’imputato acquistò, pur sempre, un bene provento da un delitto: il che non
esclude, quindi, la sua colpevolezza perché non supera il dato fattuale
fondamentale ritenuto da entrambi i giudici di merito con accertamento logico e
congruo e cioè che il Cipriano, per le modalità tenute e per l’evidente
contraffazione del telaio, non poteva essere considerato in buona fede. Il che
esclude che anche la configurabilità dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art.
712 cod. pen.

3.

In conclusione, l’impugnazione dev’essere rigettata ed il ricorrente

condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 15/11/2013
IL PRESIDENTE
tt. Ciro Petti
IL CONSIGLIE VST
(Dott. G. Ra

Quanto alla dedotta buona fede che sarebbe desumibile dalla circostanza

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