Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50064 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50064 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
VISENTIN ROBERTO nato il 17/04/1944, avverso la sentenza del 07/11/2012
della Corte di Appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso
per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 07/12/2012, la Corte di Appello di Trieste confermava la
sentenza con la quale, in data 13/05/2008, il Tribunale di Udine, aveva ritenuto
VISENTIN Roberto colpevole del reato di insolvenza fraudolenta.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso
per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 420 TER COD. PROC. PEN. per non avere la Corte
rinviato il dibattimento in considerazione dell’impossibilità a comparire di esso
ricorrente derivante dalla malattia da cui era affetto.
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 62

BIS COD. PEN.

per avere la Corte negato la

concessione delle attenuanti generiche sul solo presupposto dei precedenti
penali.

1

Data Udienza: 15/11/2013

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen. la Corte
territoriale ha negato che l’imputato fosse affetto da una malattia tale da non
consentirgli di comparire al dibattimento, alla stregua di una perizia medico
legale appositamente disposta la quale aveva concluso «per l’insussistenza di
un’oggettiva e assoluta impossibilità a comparire in udienza in relazione alle
patologie riscontrate».

Si tratta di un giudizio di merito che, in quanto

congruamente motivato sulla base di una perizia medica, non si presta alla
generica doglianza dedotta dal ricorrente che, sul punto, si è limitato ad invocare

la suddetta sentenza avrebbe dovuto applicarsi anche al caso di specie.
3.2. Anche la doglianza in ordine alla pretesa violazione dell’art. 62 bis cod.
pen. va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta
dalla Corte territoriale (pag. 3 sentenza) è ampia, congrua e logica e, quindi, non
censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato
il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e [Gia~] della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 15/11/2013

una sentenza di questa Corte di legittimità senza illustrare le ragioni per le quali

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