Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50062 del 15/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50062 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
SPEDICATO FRANCESCO nato il 04/05/1966, avverso la sentenza del
07/11/2012 della Corte di Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso
per l’annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 07/11/2012, la Corte di Appello di Lecce, giudicando in
sede di rinvio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di SPEDICATO
Francesco per il reato di cui all’art. 570 cod. pen. per essersi il medesimo estinto
per prescrizione e confermava le statuizioni civili a favore della parte civile.
2. Avverso la suddetta sentenza, lo Spedicato a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione per
VIOLAZIONE DELL’ART.
82
COD. PROC. PEN.
per
avere la Corte territoriale confermato le statuizioni civili a favore della parte
civile nonostante la revoca tacita desumibile, ex art. 82 cod. proc. pen., dal fatto
che, sebbene fosse stata citata per il dibattimento non era né comparsa né
aveva presentato le proprie conclusioni a norma dell’art. 523 cod. proc. pen.
3.
il ricorso è manifestamente infondato alla stregua del consolidato
principio di diritto che qui va ribadito, secondo il quale non integra gli estremi
Data Udienza: 15/11/2013
della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma secondo, cod.
proc. pen., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello,
posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le
conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del
processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di
applicabilità enunciata dall’art. 598 cod. proc. pen., l’operatività in appello della
disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall’art. 82 cod. proc.
pen: SSUU 930/1995 riv 203430; Cass. 12959/2006 riv 234536.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Roma 15/11/2013
IL PRESIDENTE
Dott. Ciro
IL CONSIG
EST.
–
(Dott. G.
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché