Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50061 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50061 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STROPPIANA DANIELE N. IL 22/06/1976
BERGONZOLI MARIO N. IL 17/03/1969
avverso la sentenza n. 459/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

5-1-1.0 vr am.9,_
5~,Daniele e Bergonzoli Mario propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in

Il ricorso è inammissibile concretizzandosi le doglianze nella richiesta di nuova valutazione
degli elementi di prova in atti sui quali vi è invece motivazione logica e ineccepibile sotto il
profilo dei principi applicati con cui il tribunale ha già escluso la rilevanza della documentazione
prodotta evidenziando l’inconferenza rispetto alla questione in esame, unitamente alla
mancanza del registro di carico e scarico di rifiuti ed all’assenza di qualsiasi documentazione
circa l’avvio allo smaltimento degli scarti di lavorazione. Peraltro nulla afferma il ricorrente
sulla sussistenza delle altre condizioni indicate dalla normativa per poter configurare il deposito
temporaneo di rifiuti.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000 per ciascuno
dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il., ricorsile condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1000 ciascuno.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

epigrafe con la quale il tribunale di Genova ha condannato entrambi alla pena di giustizia per il
reato di cui all’art. 256 CO.2 divo 152/06 PM avete effettuato deposito incontrollato di rifiuti
speciali non pericolosi costituiti da scarti plastici collocati all’interno di un capannone industriale
della società di cui erano amministratori. Il fatto risulta accertato il 13 gennaio 2011.
Deducono in questa sede i ricorrenti l’illogicità della motivazione sulla responsabilità per il fatto
contestato assumendo che la difesa aveva prodotto al tribunale una relazione di sopralluogo
nei locali della società effettuata dal personale dell’ARPAL il 10 febbraio 2010 e che in quella
data non veniva dato atto della presenza di rifiuti di alcun genere presso la ditta. Di qui la
conclusione secondo cui andava escluso l’illecito penale in quanto trattavasì di deposito
temporaneo dei materiali rinvenuti

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