Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5006 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5006 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CARLO FRANCESCO N. IL 16/07/1937
avverso la sentenza n. 3202/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
IJUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Coo-rYunt
che ha concluso per • zg

N,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv7R1-15/-;

<55-05,A Data Udienza: 10/01/2014 • RITENUTO IN FATTO 1. Il 20/05/2013 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno-Sezione di San Benedetto del Tronto, che il 21/05/2010 aveva condannato Di Carlo Francesco alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in quanto colpevole del reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.b) d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. 2. Ricorre per cassazione, con atto sottoscritto personalmente, Francesco Di Carlo, denunciando violazione di legge in relazione agli artt.548, commi 2 e 3, ragione del fatto che l'avviso di deposito della sentenza di primo grado, emessa in contumacia dal Tribunale di Ascoli Piceno-Sezione di San Benedetto del Tronto il 21/05/2010, gli è stato notificato presso lo studio del difensore di fiducia nonostante avesse eletto domicilio presso la propria abitazione di residenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In merito alla preliminare valutazione circa l'ammissibilità del ricorso, si osserva quanto segue. 1.1. Questa Corte ha esaminato nel tempo distinte ipotesi di nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, segnatamente le ipotesi di notificazione al difensore d'ufficio piuttosto che al difensore di fiducia (Sez. 1, n. 5122 del 12/01/2011 Lamberti, Rv. 249904; Sez. 1, n. 40817 del 14/10/2010, Devcic, Rv. 248465), ovvero di notificazione eseguita ai sensi dell'art.161 cod.proc.pen. a seguito di rifiuto da parte del domiciliatario (Sez. 1, n. 4783 del 25/01/2012, Roman, Rv. 251863), di notificazione eseguita presso uno dei due difensori di fiducia (Sez. 6, n. 30071 del 11/07/2012, Giglia, Rv. 253238) affermando più recentemente il principio (Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv. 253917) per cui i termini per la proposizione dell'impugnazione non decorrono per l'imputato contumace nei cui confronti sia stata omessa la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza. Tale principio era stato, in precedenza, affermato persino nell'ipotesi in cui l'estratto contumaciale fosse stato notificato al difensore di fiducia piuttosto che nel domicilio eletto dall'imputato (Sez. 6, n. 36684 del 28/09/2010, Dubenskyy, Rv. 248521), confermando le citate pronunce che lo scopo della notificazione dell'estratto contumaciale è quello di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché ne possa acquisire completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore. Con riguardo alla diversa ipotesi di notificazione dell'atto alla persona offesa personalmente, invece che al difensore 2 161, 157, comma 8-bis, 585, comma 2, lett.d) e 178 lett.c) cod.proc.pen. in domiciliatario ex lege ai sensi dell'art.33 disp.att. cod.proc.pen., si è invece ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso, sul presupposto che qualsiasi irritualità della notificazione viene sanata allorché l'atto venga notificato a mani proprie del destinatario. In particolare, si è statuito che la notifica effettuata a mani della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto (Sez. 3, n.24062 del 13/05/2010, Rv. 247794). 1.2. Corollario dell'indicata funzione della norma che si assume violata è che conoscenza del provvedimento impugnabile determina la consumazione del diritto d'impugnazione esercitato per il tramite del difensore di fiducia. Il principio di tassatività delle nullità processuali sancito dall'art.178 cod.proc.pen. va , infatti, integrato con il principio di lesività posto dall'art.6 CEDU ed impone di accertare in concreto se la parte che deduce una nullità vi abbia interesse ovvero se l'interesse a presidio del quale la norma violata era stata posta sia stato leso in concreto. 2. Dalla sentenza impugnata si evince che nessuna deduzione della nullità della notificazione dell'atto contumaciale risulta sottoposta all'esame della Corte di Appello. Tale elemento rileva per due ordini di ragioni: in primo luogo, si vede in base al combinato disposto degli artt.171 lett.d) e 179 cod.proc.pen., di nullità generali non assolute, che non possono essere eccepite da chi non ha interesse alla disposizione violata (art.182 cod.proc.pen.); in secondo luogo, a norma dell'art.183, comma 1, cod.proc.pen. la nullità è sanata se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato. 2.1. Nel caso concreto, la notificazione dell'estratto contumaciale, secondo quanto si evince dai documenti allegati al ricorso, è stata effettuata erroneamente presso lo studio del difensore di fiducia, mentre l'imputato aveva eletto domicilio presso l'abitazione di residenza in Castorano, C.da Pescolla n.45. Il difensore ha proposto tempestiva impugnazione, formulando esclusivamente motivi di appello concernenti il merito del giudizio. Ebbene, può desumersi la sanatoria della nullità dall'avvenuta impugnazione della sentenza di primo grado, sussumendosi tale fattispecie nella disciplina dell'art.183 cod.proc.pen. 2.2. Ove, come detto, la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato ha avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile ed ha esercitato il proprio diritto di impugnazione regolarmente, non essendo ancora decorso il relativo termine per la mancata notificazione dell'estratto contumaciale, il diritto si consuma e l'interessato non può dolersi delle modalità con cui sia stata completata la notificazione 3 la situazione processuale che dimostri che l'imputato ha avuto concreta t dell'estratto contumaciale. Nel caso di specie, come si desume dalla sentenza della Corte di Appello, l'impugnazione in appello è stata proposta dal difensore di fiducia per motivi di merito. Ciò concreta la prova documentale che l'interesse tutelato dalla norma violata, in particolare l'interesse dell'imputato di essere tempestivamente difeso da professionista di sua fiducia, non è stato leso dalla notificazione presso lo studio di tale difensore, peraltro confermato come difensore di fiducia nel presente grado di giudizio. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna del ricorrente, a P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/01/2014 norma dell'art.616 cod.proc.p6., al pagamento delle spese processuali.

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