Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50058 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50058 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VECCHIO FABIO N. IL 17/02/1950
avverso la sentenza n. 178/2013 TRIBUNALE di CHIAVARI, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Vecchio Fabio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
tribunale di Chiavari ha applicato ai sensi dell’art. 444 cpp la pena concordata per il reato di cui
agli articoli 81 del codice penale e 2 comma 1 e 1 bis L. n. 638/83 per l’omesso versamento
delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Deduce il ricorrente la carenza di motivazione sulla adeguatezza della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Come più volte sottolineato da questa Corte, infatti, la richiesta di applicazione di pena
patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza
dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente ne’ revocato, e, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e
sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla
sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e
modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi
assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429 del 3/11/1998 Rv. 212679).
E’ pertanto manifestamente infondato, quindi inammissibile, il ricorso con il quale la parte
pretende, come nella specie, di riaprire l’esame su elementi, la cui valutazione è preclusa dalla
sua stessa richiesta di pena dietro accordo.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.500.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

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