Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50056 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50056 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVALLERI PAOLO N. IL 06/01/1964
avverso la sentenza n. 25/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 11/10/2013
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di
merito.
In relazione alla questione posta dal ricorrente è stata infatti costantemente affermato da
questa Corte che l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte
di un’imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali,
può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali (nella specie, i cosiddetti
modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all’INPS) e testimoniali, sia mediante il ricorso
alla prova indiziaria (ex multis Sez. 3, n. 14839 del 04/03/2010 Rv. 246966).
Si configurano, invece, come censure di merito quelle relative all’effettivo versamento delle
retribuzioni in concomitanza dello stato di crisi della società.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il> ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013
Cavalieri Paolo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Brescia, ha confermato quella del tribunale della medesima città che lo ha
condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli articoli 81 del codice penale e 2 comma
1 e 1 bis L. n. 638/83 per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo marzo – ottobre 2007.
Deduce il ricorrente in questa sede la violazione di legge ed il vizio di motivazione assumendo
non essersi prova della corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti tale non potendosi
ritenere la mera redazione dei modelli D.M. 10 in assenza di ulteriori elementi di riscontro ed,
in ogni caso, che dalle testimonianze in atti si evince lo stato di difficoltà dell’impresa costretta
a licenziare i dipendenti. .