Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50055 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50055 Anno 2015
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Hathout Mohammed nato in Marocco il 2/8/1985
avverso la ordinanza del 27/08/2015 del Tribunale di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietaa
Gaeta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 27/08/2015 il Tribunale di Trieste, per la parte che qui
rileva, rigettava l’istanza di riesame proposta da Hathout Mohammed avverso
l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il
reato di cui all’art. 73, dPR 309/1990 emessa nei suoi confronti dal GIP presso il
Tribunale di Udine in data 24/07/2015.
Rilevava il Tribunale del riesame che nei confronti dell’ Hathout, confessato dallo
stesso il possesso in via esclusiva dello stupefacente in sequestro (3 kg di
hashish), permanevano esigenze cautelari -ex art. 274, lett. a) e c), cod. proc.
pen.- tali da non consentire nemmeno l’applicazione della misura meno grave
degli arresti domiciliari. Ciò, quanto alle prime, poiché egli non aveva indicato chi
gli avesse fornito la droga; quanto al profilo della chiesta graduazione della
misura, poiché non idonea ad inibire sia la possibilità di inquinamento probatorio
sia quella di reiterazione di condotte delittuose analoghe a quelle in oggetto.

Data Udienza: 19/11/2015

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
fiduciario dell’indagato formulando due distinti motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 274, lett. a), stesso codice. In
particolare viene denunciata la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento impugnato, tenuto conto che essendo contestata esclusivamente
la detenzione dello stupefacente in sequestro, non hanno rilievo la mancanza di
dichiarazioni etero accusatorie, così cadendo il Tribunale in contraddizione logica

dello Hathout del tutto completo e quindi non più “inquinabile”.
2.2 Con un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 274, lett. c), stesso codice.
Osserva al riguardo che i errandol il Tribunale ha riferito i documenti prodotti dalla
difesa -a riprova della stabile dimora ed attività lavorativa dell’indagato- non alla
sua personalità e quindi alla prognosi di recidivaliiffit specifica, bensì al fatto
illecito dal medesimo confessato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato in ordine ad entrambi i motivi dedotti.
1.1 Quanto al primo motivo deve rilevarsi che, come dedotto dal ricorrente,
risulta manifestamente illogico l’argomento addotto dal Tribunale del riesame di
Trieste a sostegno della affermata sussistenza del pericolo di inquinamento
probatorio.
L’ Hathout infatti è accusato -e peraltro confesso- della mera detenzione della
sostanza stupefacente sequestrata, sicchè in ordine a tale accusa egli non ha
alcuna possibilità di alterare il quadro probatorio a suo carico.
Del resto bisogna anche notare che è la stessa norma processuale de qua che
nella sua ultima parte espressamente vieta al giudice di desumere l’esigenza
cautelare in questione dal “rifiuto della persona sottoposta ad indagini .. di
rendere dichiarazioni..”.
1.2 La motivazione dell’ordinanza impugnata deve altresì ritenersi viziata da
manifesta illogicità quanto alla affermazione dell’esigenza cautelare di cui alla
lett. c) dell’art. 274, cod. proc. pen.
Il Tribunale infatti non ha tenuto in debito conto che il prevenuto non ha
precedenti specifici, ha residenza abituale fissa ed è altresì dedito ad attività
lavorativa lecita, non essendo -di per sé- adeguato contrapporre a tali elementi
valutativi favorevoli il mero giudizio di gravità del fatto commesso, peraltro
concretizzato esclusivamente con riguardo all’omessa indicazione di fornitori ed
acquirenti della droga sequestrata (in questo specifico senso, vedi Cass., sezione
sesta, n. 11905 del 03/02/2005, Ben Hassine, Rv. 230995, secondo la quale
appunto “il giudice non può desumere la sussistenza di esigenze cautelari, in
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ove valorizza tale mancanza, dovendosi ritenere il quadro probatorio a carico

ordine al pericolo di commissione di nuovi reati, dalla circostanza che la persona
sottoposta ad indagini, per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti,
non abbia inteso rivelare, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, le proprie fonti
di approvigionamento”).
2. La decisione impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Trieste
per nuovo esame.
P.Q.M.

Così deciso il 19/11/2015

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste.

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