Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50055 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50055 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NATALE MARIA N. IL 29/07/1965
COLASURDO GIOVANNI N. IL 28/04/1961
avverso la sentenza n. 3499/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 11/10/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Bari ha confermato il decisum di
prime cure, con cui Maria Natale e Giovanni Colasurdo erano stati dichiarati responsabili del reato
ex art. 349 cod.pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia;
-che i prevenuti, personalmente, hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione: la Natale ha
affermata responsabilità della prevenuta per il reato contestato; il Colasurdo ha eccepito vizio di
motivazione e omesso riscontro ai motivi libellati con l’atto di appello, attinenti alla estraneità
dell’imputato ai fatti contestati, nonché in relazione alla mancata concessione delle attenuanti
generiche;
-che i ricorsi risultano inammissibili a causa della oggettiva e incontrovertibile pretestuosità e
inconsistenza della base giuridica delle censure, rilevato che dal vaglio di legittimità, a cui è stata
sottoposta la gravata pronuncia, emerge, in maniera del tutto evidente, come il giudice di merito
abbia svolto un discorso giustificativo logico e corretto nel ritenere concretizzato il reato contestato
con puntuali richiami agli elementi costituenti la piattaforma probatoria;
-che il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. è stato esaustivamente giustificato dalla Corte
territoriale, evidenziando, quale elemento ostativo alla relativa concessione) la reiterata e specifica
violazione della legge penale, posta in essere dal Colasurdo;
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
e ciascuno di essi al versamento della somma di 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio 1’11/10/2013.
eccepito la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in punto di