Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50054 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50054 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBAGIOVANNI PISEIA ADRIANO GIUSEPPE N. IL 19/06/1965
CAPPADONNA GABRIELLA MARIA N. IL 27/05/1968
avverso la sentenza n. 3159/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 11/10/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Catania ha confermato il decisum di
prime cure, con cui Adriano Barbagiovanni Pisesia e Gabriella Maria Cappadonna erano stati
riconosciuti responsabili dei reati ex art. 110 cod.pen, 44, lett. c), d.P.R. 380/01, 181, d.Lvo 42/04,
6, 13 e 30, L. 394/91, e di violazioni alla normativa antisismica, e condannati alla pena ritenuta di
-che la difesa degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la prescrizione dei reati
contravvenzionali; contestando la ritenuta sussistenza della violazione relativa alla sopraelevazione
indicata al n. I del capo A) della rubrica; nonché l’errata omessa applicazione dell’art. 54 cod.pen. ;
-che la difesa della Provincia di Catania, parte civile costituita, ha inoltrato in atti memoria, nella
quale rileva la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede la inammissibilità, con la
condanna alle spese a carico dei ricorrenti;
-che il gravame risulta manifestamente infondato a causa della oggettiva e incontrovertibile
pretestuosità e inconsistenza della base giuridica delle censure, rilevato che dal vaglio di legittimità,
a cui è stata sottoposta la gravata pronuncia, emerge, in maniera del tutto evidente, come il giudice
di merito abbia svolto un discorso giustificativo logico e corretto nel ritenere concretizzati i reati
contestati e nel rigettare la richiesta di applicazione del citato art. 54 cod.pen., non sussistendone i
presupposti ex lege previsti;
giustizia;
-che, come rilevato nello stesso ricorso, il termine prescrizionale si è maturato successivamente alla
pronuncia resa dalla Corte territoriale, ma la manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo il
compiuto formarsi del rapporto di impugnazione, preclude di rilevare e dichiarare la sussistenza di
cause di non punibilità, ex art. 129 cod.proc.pen. ( Cass. S.U. 22/11/20000, De Luca );
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. NI.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
i
.i.
e ciascuno di essi al versamento della somma di 1.000,00 alla cassa delle ammende, e condanna,
altresì, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile,
che liquida in euro 1.043,00 oltre accessori di legge.
Così deliberato in camera di consiglio 1’11/10/2013.