Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50053 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50053 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE BENEDICTIS GIOVANNI N. IL 05/01/1959
avverso la sentenza n. 916/2010 TRIBUNALE di BARI, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 11/10/2013
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Con sentenza in data 26/4/2012 il Tribunale di Bari ha condannato il sig. Giovanni DE
BENEDICTIS alla pena di 400,00 euro di ammenda, con restituzione dell’immobile
sequestrato, in quanto colpevole del reato previsto dall’art.5 e dall’art.6 della legge 30 aprile
1962, n.283, commesso il 25/10/2007.
Entrambi i motivi sono generici ex art.581, lett.c), e 591, lett.c), cod. proc. pen. e
palesemente infondati. Il Tribunale ha illustrato in modo chiaro e privo di vizi logici quali sono
le ragioni che conducono a ritenere integrata l’ipotesi di reato. Richiamando la giurisprudenza
di legittimità e i principi in essa affermati, il Tribunale ha ritenuto che le condizioni e le
modalità di conservazione di prodotti delicati quali i prodotti ittici destinati al consumo fossero
tali da condurre all’affermazione di responsabilità. Del tutto generica è la contestazione mossa
dal ricorrente, che non si confronta specificamente con la motivazione. Palese è l’infondatezza
della censura relativa all’entità della pena, contenuta in termini di assoluta modestia anche
grazie alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre non è comprendere
quali elementi avrebbero imposto una diversa e minore quantificazione.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.
Avverso tale decisione è stato proposto atto di appello, qualificato poi come ricorso perché
concernente una sentenza non appellabile ex art.593, comma 3, cod. proc. pen., col quale si
lamenta errata affermazione di responsabilità ed eccessività della pena.