Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50052 del 11/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50052 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SUTERA GAETANO N. IL 27/06/1955
avverso la sentenza n. 2588/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Sutera Gaetano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Catania ha confermato quella emessa dal tribunale della medesima città in
data 9.3.2011 con cui era stata condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’articolo
44 lettera b), 64 71; 65 72; 93 95 d.p.r. 380/2001 per avere realizzato in zona sismica ed in
violazione delle disposizioni inerenti le opere in cemento armato, nella qualità di proprietaria
committente, in assenza del permesso di costruire una costruzione a due piani fuori terra con
fondazioni e pilastri in cemento armato.
Deduce il ricorrente in questa sede il mancato accertamento dell’epoca di commissione del
reato e l’omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
Per quanto concerne l’epoca di realizzazione del manufatto la questione non risulta dedotta nei
motivi di appello e, dunque, non può essere proposta per là prima volta in questa sede
presupponendo accertamenti e valutazioni di merito. Quanto alla sospensione condizionale
della pena la richiesta era stata già rigettata dal tribunale sul presupposto che l’imputato ne
avesse già fruito una volta e le ragioni addotte in questa sede per ottenere una diversa
decisione sul punto attengono al merito della valutazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA