Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50051 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50051 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTALDO VINCENZO N. IL 07/04/1976
SCOPATO ANTONIO N. IL 31/12/1980
avverso la sentenza n. 41690/2011 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1) Con sentenza del 6.6.2012 il &IP del Tribunale di Napoli condannava Castaldo
Vincenzo e Scopato Antonio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e ritenuta la diminuente per la scelta del rito abbreviato, alla pena di euro
1.800,00 di ammenda ciascuno per i reati di cui agli artt.110 c.p., 96 co.1 lett.g) e 159
co.1 D.L.vo n.81/2008 (capo a), 110 c.p., 4 co.7 L.628/61 (capo b),
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore degli imputati, chiedendo
l’assoluzione degli stessi perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto,
quanto meno ai sensi dell’art.530 co.2 c.p, ed in subordine la riduzione della pena
inflitta in primo grado.
Essendo la sentenza inappellabile (art.593 co.3 c.p.p.), gli atti venivano rimessi a
questa Corte ex art.568 co.5 c.p.p.
2) Rileva la Corte che l’avv. Daniela Di Fenza, sottoscrittore del ricorso, non risulta
iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
2.1) Peraltro il ricorso è generico perché non adempie all’onere di indicare gli elementi
di fatto e le ragioni di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento (art.581 co.1
lett.c) c.p.p.).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma 1’11.10.2013

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