Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50050 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50050 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
USARDI EMILIA N. IL 30/07/1944

totA0
avverso la sentenza n. 70/2011 TRIIASEZ.DIST. di ERBA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1) Con sentenza del 18.12.2012 il Tribunale di Como, sez., dist. di Erba, in composizione
monocratica, condannava Usardi Emilia, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, alla pena di curo 50.000,00 di ammenda per il reato di cui
all’art. 29 D.L.vo 276/2003.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato, deducendo
la nullità della sentenza ex art.546 coi lett.e) ed art.125 co.3 c.p.p. e chiedendo,
comunque, che il reato venisse dichiarato estinto per prescrizione.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma V c.p.p.
2) Rileva la Corte che l’avv.Serena Floriani Bestetti, sottoscrittore del ricorso, non
risulta iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Roma, 11.10.2013

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