Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5005 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5005 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOMASELLI SALVATORE N. IL 10/02/1986
avverso la sentenza n. 422/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Genera le i pers94 del Dott. Coiz,u,,Liz_ g-0,2))-esk
che ha concluso per tY, z
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Udito, per la parte civile, l ‘Avv
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Data Udienza: 10/01/2014

RITENUTO IN FATTO

Avverso tale sentenza ha proposto appello
dell’imputato.

il difensore

La Corte di Appello di Catania in data 12.02.2013, in
parziale riforma di quella emessa nel giudizio di primo
grado, riduceva la pena ad anni uno di reclusione, concedeva
all’imputato il beneficio della non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale; confermava nel
resto.
Avverso la predetta sentenza Tomaselli Salvatore, a mezzo del
suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone
l’annullamento.
Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i
seguenti motivi:
Violazione dell’art. 606, comma l, lett. e) cod.proc.pen) in
relazione all’art.40, co.1, c.p.- insussistenza del nesso di
causalità tra la condotta e l’evento. Assoluta mancanza di
motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta con
riferimento agli esiti della perizia collegiale disposta in
appello. Sosteneva la difesa che, a proposito della
sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate
dal Signorello in seguito all’incidente stradale e l’evento
morte, la motivazione della sentenza impugnata, che si era
riportata alle conclusioni dei periti nominati, sarebbe
contraddittoria. Essendo infatti il Signorello deceduto in
seguito ad una infezione polmonare, l’oggetto
dell’accertamento peritale era di stabilire quando era
insorto il quadro infettivo polmonare, il cui aggravamento
aveva condotto a morte il Signorello. La motivazione della
sentenza impugnata sul punto sarebbe illogica e
contraddittoria, dal momento aveva affermato di riportarsi
alle conclusioni dei periti, ma aveva ritenuto l’infezione
polmonare che aveva colpito la vittima di tipo nosocomiale,
anche se, basandosi sul criterio temporale seguito dai
periti, la stessa doveva piuttosto ritenersi di tipo
comunitario. Si doveva quindi dedurre che l’infezione
polmonare che aveva colpito il Signorello non fosse collegata
alla precedente degenza ospedaliera, ma fosse autonoma e
ricollegabile alla successiva degenza domiciliare. Ci sarebbe
quindi incertezza sulla sussistenza del nesso causale,

Con sentenza del 12 novembre 2008 il G.U.P. del Tribunale di
Catania dichiarava Tomaselli Salvatore colpevole del reati di
omicidio e lesioni colpose commessi in danno di Signorello
Carmelo (che decedeva in data 13.06.2007) e di Papotto
Concetta (che riportava le lesioni descritte nel capo di
imputazione) con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale e lo condannava alla pena di anni
uno e mesi sei di reclusione, pena sospesa.

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essendo l’evento morte, di due mesi e mezzo successivo
all’incidente stradale, dovuto all’insorgenza di un quadro
infettivo polmonare di tipo non ospedaliero, circostanza che
aveva fatto venire meno il cosiddetto “continuum causale” che
aveva condotto alla condanna del ricorrente.

I proposti motivi di ricorso sono infondati.
In punto di responsabilità infatti, e con particolare
riferimento alla sussistenza del nesso causale, si osserva
che la sentenza di appello, che conferma quella di primo
grado, costituisce con quest’ultima un unico compendio
motivazionale ed fornita di una motivazione assolutamente
adeguata e immune da vizi logici.
Tanto premesso si osserva (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842
del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo
della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire
se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione
dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto
l’art.606, comma l, lett.e) c.p.p. non consente a questa
Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di
legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione
in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare
logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte
nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello
di Catania hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi
da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del
Tomaselli, con particolare riferimento al nesso causale, in
ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno rilevato
che i periti nominati nel giudizio di appello avevano
confermato la sussistenza del nesso causale tra le lesioni
riportate dal Signorello nell’incidente stradale e la morte
dello stesso. In particolare avevano concluso che la sindrome
di allettamento, con la complicanza del processo infettivo
polmonare e il successivo decesso, non si sarebbe verificata
se il Signorello non fosse stato costretto ad una
immobilizzazione prolungata ed ai ricoveri ospedalieri in
seguito alle lesioni riportate nell’incidente. Pertanto i
giudici della Corte territoriale hanno concluso che, se non
ci fosse stato l’incidente stradale e le conseguenti lesioni,
non sarebbe insorta la complicanza che ha condotto la vittima
alla morte. I giudici di appello hanno pertanto ritenuto che
la polmonite che l’aveva colpito doveva ritenersi “in senso

CONSIDERATO IN DIRITTO

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10.01.2014

nosocomiale, per il decubito obbligato, cioè in relazione
alla sindrome da allettamento” e che quindi doveva essere
confermata la piena ascrivibilità causale dell’evento morte
del Signorello alla condotta colposa del Tomaselli. Sulla
base di queste logiche argomentazioni appaiono quindi prive
di rilevanza le argomentazioni contenute in ricorso a
proposito della natura “comunitaria” e non già “nosocomiale”
dell’affezione polmonare che aveva colpito la vittima e della
asserita illogicità della motivazione della sentenza al
riguardo.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.

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