Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50047 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50047 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLI ALESSANDRO N. IL 18/07/1958
PASQUETTI LUCA N. IL 01/11/1961
CASILINO EMILIO N. IL 23/07/1964
avverso la sentenza n. 2502/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1) Con sentenza del 14.1.2013 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza
del Tribunale di Firenze, sez. dist. di Empoli, emessa in data 20.5.2010, con la quale
Bartoli Alessandro, Pasquetti Luca e Casalino Emilio erano stati condannati alla pena
(sospesa alle condizioni di legge) di mesi 6 di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda
ciascuno per il reato di cui alrart.44 lett.b) DPR 380/01.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori, denunciando rerronea
applicazione degli artt.3,10 e 44 DPR 380/01, non avendo la Corte di merito tenuto
conto che si trattava della realizzazione di una sottofondazione, completamente
interrata ed assolutamente inutilizzabile. Si denuncia altresì la contraddittorietà della
motivazione in ordine alla posizione del direttore dei lavori Pasquetti ed infine la
contraddittorietà e manifesta illogici ià della motivazione in relazione all’ordine di
demolizione del ropera asseritamente abusiva.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, con preciso riferimento alle
risultanze processuali ha escluso che si trattasse della realizzazione di una
sottofondazione priva di rilevanza urbanistica. Ha, innanzitutto, evidenziato che essa
non era prevista nella tavola progettuale (rannesso agricolo doveva poggiare su una
platea in cemento). Ha poi rilevato che di siffatta sottofondazione non vi era alcuna
necessità e che essa era assolutamente sproporzionata (manufatto in cemento
armato di ben 695 metri cubi) rispetto al soprastante annesso agricolo (con una
superficie di mq.25-26).
2.1.1) I ricorrenti, nel riaffermare, che si trattava di una sottofondazione ,
richiedono una rilettura, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
2.2) Quanto al direttore dei lavori Pasquetti,la Corte territoriale, ha, con motivazione
corretta in diritto e priva di illogicità o contraddizioni, rilevato che il direttore dei
lavori è responsabile dell’esecuzione di opere in totale difformità dal permesso di
costruire, salvo si dissoci, rinunciando all’incarico. Nel caso di specie il Pasquetti, che
era presente sul cantiere, anche in occasione del sopralluogo delr8.5.2008, non aveva
mai segnalato alcuna difformità„ benci-é il manufatto autorizzato non venisse
costruito, come previsto dal progetto, su una piccola platea in cemento armato.
2.3) Infine, correttamente la Corte territoriale ha sottolineato che rordine di
demolizione è previsto obbligatoriamente in caso di condanna e che, come accertato
dal primo giudice, la struttura abusiva non era stata eliminata. Quanto alle difficoltà
materiali nella esecuzione della demolizione (che coinvolgerebbe anche il manufatto
soprastante regolarmente autorizzato), ogni questione non potrà che essere demandata
alla fase esecutiva.
2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi delrart.616 c.p.p.

OSSERVA

La manifesta infondatezza del ricorso preclude, poi, la possibili t di dichiarare la
prescrizione maturata dopo la emissione della sentenza impugnata.
Questa Corte si è pronunciata pù volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo
sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti
decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che rintervenuta formazione del
giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido
perdé contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con
eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3),
precluda ogni possibili ià sia di far valere una causa di non punibili t precedentemente
maturata sia di rilevarla dufficio. [intrinseca incapacità delratto invalido di accedere
davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab
instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di
assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettivi t sul piano giuridico,
divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti
per essersi Oformato il giudicato sostanziale
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nondé al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma r11.10.2013

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