Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50045 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50045 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LACATENA CARMELO N. IL 05/05/1968
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avverso la sentenza n. 1214/2010 CORTE APPELL SEZ.DIST. di
TARANTO, del 11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 11/10/2013
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,
in parziale riforma del decisum di prime cure, con cui Carmelo Lacatena era stato dichiarato
responsabile del reato ex art. 116, co. 19, L. 388/2000, e condannato alla pena ritenuta di giustizia,
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato limitatamente alle omissioni fino a
novembre 2004 per essere estinte per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in giorni
10 di reclusione ed euro 40,00 di multa, con conferma nel resto;
parte del giudice di appello ai motivi in gravame libellati, attinenti alle risultanze probatorie e al
trattamento sanzionatorio;
-che dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la argomentazione motivazionale, adottata dal
decidente, emerge, in maniera inequivoca, la logicità e la plausibilità della argomentazione
motivazionale sviluppata nel rendere conto delle ragioni che lo hanno determinato a confermare il
giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato, con richiami puntuali alle emergenze
istruttorie, esaminate in maniera corretta ed esaustiva e, contrariamente a quanto sostenuto dalla
difesa, col fornire pieno riscontro alle censure mosse con l’atto di appello;
-che anche in merito al trattamento sanzionatorio il discorso giustificativo sviluppato dalla Corte
territoriale appare esente da vizi, in quanto la pena è dallo stesso ritenuta equa e congrua in
relazione alla particolare intensità del dolo, manifestata dall’imputato, e all’entità della violazione
sotto il profilo oggettivo;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio 1’11/10/2013.
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo l’omesso riscontro, da