Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50044 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50044 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAURIZZI MARISA N. IL 05/07/1926
avverso la sentenza n. 6739/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 11/10/2013
Con sentenza in data 20/11/2012 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del
10/3/2008 del Tribunale di Roma con cui la Sig.ra Marisa MAURIZZI è stato condannato in
relazione al reato previsto dagli artt.110 e 81 cod. pen., 3 e 4 della legge n.75 del 1958,
accertato il 19/6/2006.
Osserva la Corte che il motivo è generico ex artt.581, lett.c), e 591, lett.c) , cod. proc. pen. e
manifestamente infondato, avendo la Corte di appello preso in esame le valutazioni compiute
dal primo giudice e ritenuto che esse tengano conto in modo condivisibile delle condizioni
personali deVericorrente invocate a fondamento del motivo di appello. La motivazione, dunque,
non può essere definita né carente né illogica.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così decisò In Roma il 11/10/2013.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta violazione di legge e vizio
di motivazione ex art.606, lett.b) ed e), cod. poc. pen. per essere solo apparente la
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, oggetto dell’unico motivo di appello.