Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50043 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50043 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBRA SAVINO N. IL 17/02/1966
avverso la sentenza n. 9328/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto:

– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma ha confermato il decisum di
prime cure con cui Savino D’Ambra era stato dichiarato responsabilke dei reatio di cui agli artt.
44, lett. c), d.P.R. 380/01, e 181, d.Lvo 42/04, e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, contestando la sussistenza di prove
in relazione alla responsabilità dell’imputato in ordine alle violazioni ascritte, nonché la
ravvisabilità delle stesse per come contestate; travisamento della prova e vizio di motivazione a

-che dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la argomentazione motivazionale, adottata dalla
Corte di merito, emerge, in maniera inequivoca, la logicità e la plausibilità della argomentazione
motivazionale, dalla stessa sviluppata nel rendere conto delle ragioni che l’hanno determinata a
confermare il giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato, con effettuazione di richiami
puntuali alle emergenze istruttorie, esaminate in maniera corretta ed esaustiva;
-che le doglianze mosse si palesano del tutto inconferenti a fronte di una pronuncia, la cui struttura
logico-giustificativa, si palesa coerentemente fondata su una esatta applicazione della normativa in
materia edilizia e paesaggistica;
-che, peraltro, i motivi di annullamento tendono ad una rilettura degli elementi costituenti la
piattaforma probatoria, sui quali al giudice di legittimità è inibito procedere a nuovo esame
estimativo;
-che in punto di rinnovazione della istruttoria dibattimentale il giudicante ha esaustivamente
evidenziato le ragioni poste a fondamento del diniego, rilevando che la piattaforma probatoria si
palesa del tutto compiuta e non necessita di ulteriori integrazioni, in quanto le emergenze istruttorie
acquisite permettono di ritenere del tutto confermata la tesi dell’accusa;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio 1’11/10/2013.

riscontro della invocata rinnovazione della istruttoria dibattimentale;

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