Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50042 del 01/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50042 Anno 2015
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno
nel procedimento nei confronti di
Vangone Umberto, nato a Boscoreale (Na) il 19/6/1962

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Salerno in data
9/2/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/2/2015, la Corte di appello Salerno confermava la
pronuncia emessa il 9/4/2013 dal locale Tribunale, con la quale Umberto
Vangone era stato ritenuto responsabile dell’omesso pagamento di una sanzione

Data Udienza: 01/12/2015

amministrativa di cui all’art. 21, comma 2, d. Igs. 19 dicembre 1994, n. 758, e
condannato alla pena di 4.000,00 euro di ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di
appello di Salerno deducendo – con unico motivo – la violazione degli artt. 21,
23 e 24, d. Igs. n. 758 cit.. La Corte di merito, al pari del primo Giudice, non
avrebbe considerato che l’omesso pagamento della sanzione amministrativa non
costituisce un’ipotesi di reato, anche in esito all’ottemperanza alle prescrizioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
L’art. 24, d. Igs. n. 758 del 1994, in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro, stabilisce che “la contravvenzione si estingue se il contravventore
adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato
(30 giorni, n.d.e.) e provvede al pagamento previsto dall’articolo 21, comma 2”.
Come più volte affermato da questa Corte, tale speciale causa estintiva non
opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione
amministrativa avvenga oltre il previsto termine, in quanto quest’ultimo ha
natura perentoria e non ordinatoria (Sez. 3, n. 7773 del 5/12/2013,
Bongiovanni, Rv. 258852; Sez. 3, n. 11265 dell’11/2/2010, Freda, Rv. 246460);
a maggior ragione, quindi, il medesimo effetto estintivo non si produce nel caso
in cui il pagamento venga del tutto omesso, come nel caso di specie.
Orbene, ciò premesso, rileva il Collegio che il capo di imputazione rivolto al
Vangone – pur richiamando numericamente taluni articoli del d. Igs. 9 aprile
2008, n. 81, che concernono specifici obblighi in materia di sicurezza ed igiene
nei luoghi di lavoro (artt. 36, 96, 134) – contesta al ricorrente soltanto di aver
omesso il pagamento della sanzione amministrativa comminatagli a norma del
citato art. 21, comma 2, d. Igs. n. 758 del 1994, dopo aver adempiuto alle
prescrizione impostegli; in particolare, e come affermato dal Procuratore
ricorrente, l’imputazione espressamente contenuta nella rubrica non riguarda la
violazione della disciplina antinfortunistica, ma solo il mancato pagamento della
sanzione pecuniaria Messa violazione derivante.
Quel che, però, non costituisce reato, limitando i propri effetti al mancato
perfezionamento della procedura estintiva di cui al d. Igs. n. 758 citato; la quale,
si ribadisce, ha ad oggetto la contravvenzione, quindi il reato in sé, nel caso di
specie mai ascritta al Vangone (quantomeno in modo esplicito), sin dal decreto
penale di condanna originariamente opposto.

materia antinfortunistica.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato.
Conclusione che, peraltro, deve esser confermata pur a fronte di un ricorso
per cassazione proposto dal Procuratore generale in assenza di un atto di appello
proposto dal pubblico ministero; ed invero – ed a prescindere dalla
considerazione che, nel caso di specie, trova piena applicazione l’art. 129,
comma 1, cod. proc. pen., che impone tale declaratoria in ogni stato e grado del
processo – si ribadisce il costante indirizzo per cui il pubblico ministero, avuto

funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare
amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall’art. 73 dell’ordinamento
giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta
ravvisi la violazione o l’erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che
tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell’attualità, e cioè che con
il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente
corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 9616 del 24/3/1995,
Boido, Rv. 202018; successivamente, tra le altre, Sez. 1, n. 3083 del 23/9/2014,
Stracuzzi, Rv. 262181).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015

Consigliere estensore

Il Presidente

riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale

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