Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50041 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50041 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIO MARIA N. IL 19/05/1969

i 1 LUCE,
avverso la sentenza n. 2/2009 CORTE APPELLO EZ.DIST. di
TARANTO, del 04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Maggio Maria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza resa dal
tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, che l’aveva condannata per il reato di cui
agli articoli 81 del codice penale 3 comma 2 numero 8 legge numero 75/58; 56 cod. pen., 3
comma 2 numero 8, 4 comma 1, 582, 61 numero 2, 594 del codice penale.
Deduce in questa sede la ricorrente la manifesta illogicità della motivazione sostenendo non
appalesarsi chiara la motivazione in ordine alla ragione che ha determinato la condanna e che
gli elementi acquisiti avrebbero invece dovuto portare all’ostruzione di esse.
Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico ed comunque articolato censure di
merito
Sul punto va anzitutto ricordato quanto più volte affermato da questa Corte sui limiti
dell’indagine di legittimità in relazione al vizio di motivazione.
Si è puntualizzato infatti che:
– l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,
dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volonta’
del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di
cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza
alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una
“rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle
risultanze processuali. (SU 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed altri).
– E’ stato anche puntualizzato che il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
a norma dell’articolo 606, lett.e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo della motivazione e
deve consistere, rispettivamente, nell’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa
sottoposto al giudice di merito, non già nella mancata confutazione di un argomento specifico
relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un’ottica diversa, dal
giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all’osservazione della
parte; e nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo,
e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 1, Sentenza n. 9539 del 12/05/1999
Ud. (dep. 23/07/1999) Rv. 215132).
In quanto adeguatamente supportata sul piano della logicità e della adeguatezza delle
motivazioni la sentenza impugnata si sottrae pertanto a censure in questa sede in punto di
sussistenza del reato e di responsabilità dell’imputata..
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

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