Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50041 del 01/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50041 Anno 2015
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona
nel procedimento nei confronti di
Ciraolo Salvatore, nato a Blevio (Co) il 3/1/1963

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo in data 7/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
della sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/10/2014, il Tribunale di Fermo applicava a Salvatore
Ciraolo – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di otto giorni di
reclusione e 200,00 euro di multa, convertita la sanzione detentiva in 2.000,00
euro di multa; allo stesso – quale legale rappresentante della “Atreyu Family
s.a.s.” – era contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-

Data Udienza: 01/12/2015

bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11
novembre 1983, n. 638, per aver omesso di versare all’I.n.p.s. le ritenute
assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti dal marzo
all’ottobre del 2012, per un ammontare di 2.302,27 euro.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Ancona, deducendo – con unico motivo – la
violazione di legge. Il Tribunale di Fermo, nel determinare la sanzione, avrebbe
preso le mosse da una pena base – 12 giorni di reclusione – inferiore al minino di

peraltro, poi scendere ancora al di sotto di questa soglia, irrogando una pena
detentiva pari ad 8 giorni di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
L’art. 23 cod. pen. stabilisce che la pena della reclusione si estende da
quindici giorni a ventiquattro anni; il limite minimo, come più volte affermato
anche da questa Corte, non è derogabile dal Giudice, neppure a fronte di
fattispecie tentata (Sez. 3, n. 29985 del 3/6/2014, Lau, Rv. 260263) o di
sentenza – come nel caso di specie – emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 5973 del 27/1/2010, De Grecis, Rv. 246438).
Orbene, il Tribunale di Fermo ha applicato al Ciraolo – imputato di delitto la pena di 8 giorni di reclusione (poi convertiti) e 200,00 euro di multa,
determinata muovendo da una base pari a 12 giorni di reclusione e 300,00 euro
di multa; una pena detentiva, quindi, inferiore al minimo edittale.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con restituzione
degli atti al Tribunale di Fermo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Fermo.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015

onsigliere estensore

Il P es ente

15 giorni di cui all’art. 23 cod. pen., minimo da ritenersi inderogabile; salvo,

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