Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5004 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5004 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIGLIOTTI DOMENICO N. IL 18/07/1977
avverso la sentenza n. 428/2009 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
del 19/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona d I Dott. Ca.2,c-u-i’ch.12_ V “c-t-M,sz
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditgi (difensor Avv. FcA/30-

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Data Udienza: 10/01/2014

RITENUTO IN FATTO

Avverso tale sentenza il Gigliotti personalmente
proponeva appello, trasmesso tempestivamente a
questa Corte di Cassazione e concludeva chiedendo
l’assoluzione.
Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i
seguenti motivi:
1) illogicità della motivazione. Incertezza sulla
penale
rilevanza
dei
fatti
contestati.
Contraddittorietà della motivazione. Affermava sul
punto la difesa che il ricorrente era stato
condannato con riguardo alla ipotesi più lieve
prevista dall’art.186, lett.a), del Codice della
Strada, ma che tale ipotesi non aveva rilevanza
penale in virtù della modifica legislativa
recentemente intervenuta.
2) Difetto di motivazione. Mancata considerazione
di prove rilevanti, non essendoci alcuna prova,
essendo stata esclusa la rilevanza dell’esame
etilometrico, che fosse stato superato il limite di
0,8 g/l.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Tanto premesso, osserva la Corte che la legge n.
120 del 29 luglio 2010 (disposizioni in tema di
sicurezza stradale) ha innovato la precedente
disciplina del Codice della Strada in relazione
alla fattispecie di cui all’art. 186 lett. a, che è
stata depenalizzata e punita soltanto con una
sanzione amministrativa.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata
senza rinvio perché il fatto addebitato non è
previsto dalla legge come reato.
PQM
12+:24A44;47°

Annulla senza rinvio perché il fatto\eSón è più
previsto dalla legge come reato.

Pi

Con sentenza in data 19 aprile 2013 il Tribunale di
Lamezia Terme dichiarava Gigliotti Domenico
colpevole del reato di cui all’articolo 186, comma
2, lett.a) del decreto legislativo 30.04.1992 n.
285 e lo condannava alla pena di euro 900,00 di
ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10.01.2014

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