Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50039 del 11/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50039 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PODDA ALESSANDRO N. IL 25/03/1978
avverso la sentenza n. 11/2011 TRIBUNALE di LANUSEI, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1)Con sentenza del 30.11.2012 il Tribunale di Lanusei condannava Podda Alessandro,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro
1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art.44 comma 1 letta) DPR 380/2001
*perché nel luogo in cui venivano realizzate le opere di cui alla concessione edilizia
n.41/2006 non apponeva il prescritto cartello così come disposto dall’art.27 del DPR
380/0r.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato, deducendo
che il Tribunale non aveva tenuto conto delle dichiarazioni dei testi della difesa in
relazione alla circostanza che il cartello era stato apposto, ma era andato disperso
per le avverse condizioni meteorologiche; assumeva, altresì, che il fatto era comunque
penalmente irrilevante e chiedeva, infine, che la pena venisse ridotta al minimo.
Essendo la sentenza inappellabile (art.593 co.3 c.p.p.), gli atti venivano rimessi a
questa Corte ex art.568 co.5 c.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) E’ indubitabile che costituisca ancora reato la violazione dell’obbligo di esporre il
cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo qualora prescritto dal regolamento
edilizio o dal provvedimento sindacale, in quanto sussiste continuità normativa tra
l’art.4 comma quarto dell’abrogata L.28 febbraio 1985 n.47 e la nuova fattispecie
contemplata dall’art.27 del citato DPR (cfr.Cass.pen.sez.3 n.46832 del 15.10.2009;
anche Cass.pen. sez. 3 n.40118 del 22.5.2012).
L’art.44 DPR 380/01 prevede, invero, espressamente che “Salvo che il fatto
costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative” si applica l’ammenda
per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dai
regolamenti edilizi e dal permesso di costruire (comma 1 lett.a).
2.2) In ordine alla riconducibilità di quanto contestato all’imputato, l’impugnazione
risente palesemente del fatto che si intendeva proporre appello, dal momento che si
richiede un riesame delle risultanze processuali.
Peraltro il Tribunale, dopo aver evidenziato le incerte e contraddittorie dichiarazioni
dei testi, ha sottolineato che risultava in modo assolutamente non contestato che al
momento del sopralluogo non vi era il prescritto cartello; né esso fu rinvenuto nelle
vicinanze o esibito (anche se deteriorato).
E, trattandosi di contravvenzione, essa è, comunque, addebitabile all’imputato anche
per la mancata osservanza di regole di comune diligenza per impedire che il cartello
potesse essere danneggiato o distrutto dalle intemperie meteorologiche.
2.3) Quanto infine alla sanzione il Tribunale ha richiamato tutti i criteri di cui
all’art.133 c.p., irrogando una pena di gran lunga inferiore non solo al massimo ma
anche alla “media” edittale.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la specifica e dettagliata motivazione in
ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficiente a

OSSERVA

dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art.133 c.p.le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” (cfr. Cass.pen. Sez. 2 n.36245 del 26.6.2009).
2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11.10.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA