Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50037 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50037 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAIETTA GLAUCO N. IL 04/12/1932
avverso la sentenza n. 2594/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

OSSERVA
1)Con sentenza del 6.12.2012 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza
del Tribunale dì Genova, in composizione monocratica, con la quale Paletto Glauco era
stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art.10 bis
D.L.vo 74/2000.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando la mancata
applicazione ed erronea interpretazione dell’art.62 bis c.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1)Va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica
valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Non è necessario, quindi,
scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece,
ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell’ambito del potere discrezionale
riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla
concessione delle attenuanti. Il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento
considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di
opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati.
Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le
deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra
gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione
negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano
palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr.Cass.pen.sez. 1 n.6200 del
3.3.1992; Cass.sez.6 n.34364 del 16.6.2010).
2.2) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha ritenuto
che fossero assolutamente ostativi al riconoscimento dell’invocato beneficio i plurimi
ed anche recenti precedenti specifici, attestanti la propensione dell’imputato “ad
affrontare la propria insolvenza con le risorse economiche dei dipendenti”.
Peraltro la Corte territoriale ha anche esaminato le deduzioni difensive, rilevando
che gli elementi addotti non erano apprezzabili ai fini del riconoscimento delle
attenuanti generiche.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile„ con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11.10.2013 D
TATA

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