Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50036 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50036 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUBBIO PIETRO N. IL 30/06/1968
avverso la sentenza n. 3571/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013


Con sentenza in data 24/4/2012 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del
4/6/2010 del Tribunale di Foggia, sez. dist. di Cerignola, con cui il Sig. Pietro RUBBIO è
stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74,
accertato il 30/9/2008.

La censura mossa dal ricorrente è palesemente generica, limitandosi a lamentare il mancato
esame dei profili di criticità segnalati e omettendo qualsiasi indicazione specifica di tali profili,
della loro rilevanza e delle conseguenti carenze motivazionali. La sentenza della Corte di
appello ha illustrato le ragioni per cui, in assenza di valide spiegazioni del ricorrente, deve
ritenersi intenzionale la mancata consegna della documentazione contabile; tali ragioni
appaiono ancorate ai fatti e prive di vizi logici. In tale contesto va ricordato che secondo il
costante orientamento di questa Corte si considerano generici, con riferimento al disposto degli
artt.581, comma primo, lett.c) e 591, comma primo, lett. c) c.p.p., i motivi che ripropongono
davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la
sentenza di primo grado e che nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di
appello ha posto a fondamento della decisione sui punti contestati. Si tratta di interpretazione
costantemente applicata dalla giurisprudenza di questa Corte ed espressa, da ultimo, con la
sentenza della Sesta Sezione Penale, n.22445 del 2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv
244181, ove si afferma che “e’ inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui
motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al
giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato”.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen.

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