Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50035 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50035 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
KHALID SAHIB, nato il 28/03/1985

avverso la sentenza n. 11065/2014 del GIP del Tribunale di Firenze del 11/03/2015;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Antonio Corbo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale
Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11 marzo 2015, il Tribunale di Firenze applicava nei
confronti di Khalid Sahib, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi due di
reclusione e di Euro 4.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 73, comma 5, d.P.R.
30 ottobre 1990, n. 309, commesso tra il settembre 2013 ed il settembre 2014.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza l’avv.to Martino
Nofri, quale difensore di fiducia del Khalid Sahib.
1

Data Udienza: 24/11/2015

2.1. Nel ricorso, si deduce un unico motivo, con il quale si lamenta la violazione dell’art.
606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Precisamente, ci si duole che l’imputato aveva chiesto, con il consenso del Pubblico
Ministero, l’applicazione della pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 3.000 di
multa, e che, invece, il giudice ha applicato la pena di anni uno e mesi due di reclusione e di
Euro 4.000 di multa. In tal modo, il giudice avrebbe violato la legge processuale modificando

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte deve disporre la rettificazione del dispositivo della sentenza impugnata in
/ relazione allarpecuniaria, in modo che la stessa sia ricondotta alla reale volontà del giudice,
quale risulta dalla motivazione della sentenza impugnata.

2. Nella giurisprudenza di legittimità, la regola della prevalenza del dispositivo sulla
motivazione non risulta generalmente applicata quando la seconda è letta contestualmente al
primo (così, in particolare: Sez. 3, n. 40542 del 18/06/2014, Scafuro, Rv. 260653; Sez. 3, n.
1760 del 12/02/1999, Gallo, Rv. 213070; Sez. 6, n. 5070 del 04/12/1990, dep. 07/05/1990,
Ventura, Rv. 187560), tanto che, come rilevano alcune pronunce, laddove “la contraddizione è
frutto di un mero errore e verte soltanto sulla quantificazione della pena, il vizio non comporta
l’annullamento della sentenza impugnata, ma può essere eliminato ai sensi dell’art. 619,
comma 2, c.p.p.” (così, in particolare, Sez. 3, n. 1760 del 1999, cit.).
3.1. Coerenti con tale indirizzo risultano le decisioni che affrontano il problema del
contrasto tra dispositivo e motivazione con riferimento a sentenze pronunciate ex art. 444 cod.
proc. pen.
Innanzitutto, consolidato è l’orientamento secondo cui, nel caso di contrasto tra
dispositivo della sentenza di patteggiannento e verbale di udienza, prevale quest’ultimo, con la
conseguenza che il dispositivo può – meglio: deve – essere emendato con il procedimento di
correzione degli errori materiali (cfr., tra le tante: Sez. 1, n. 14653 del 05/03/2008, Dongu,
Rv. 240119; Sez. 2, n. 45526 del 21/10/2005, Ndiaye, Rv. 232935; Sez. 6, n. 6857 del
27/01/2004, Echi, Rv. 228606; Sez. 5, n. 55 del 10/01/1996, Roberto, Rv. 204242).
Allo stesso modo, più volte ribadita e non contrastata risulta la soluzione secondo cui la
Corte di Cassazione può rettificare ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. la pena ‘patteggiata’
quando la stessa risulti erroneamente indicata nel dispositivo della sentenza emessa ex art.
444 cod. proc. pen., perché non coincidente con quella specificata nella motivazione (cfr., Sez.
1, n. 345 del 05/11/2001, dep. 08/01/2002, Cafagna, Rv. 220466, nonché Sez. 5, n. 5197 del
20/10/1999, Esposito, Rv. 214606), ovvero nell’accordo tra le parti quale risultante dal verbale
di udienza (Sez. 2, n. 2214 del 06/11/2013, de. 20/01/2014, Marzano, Rv. 258192).

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unilateralmente i termini dell’accordo intervenuti tra le parti.

3.2. L’insegnamento appena indicato deve essere condiviso, per evidenti ragioni di
funzionalità del sistema, non contrastate da diverse apprezzabili esigenze delle parti: si tratta,
infatti, di un principio che consente di ricondurre il “decisum” formalmente esternato dal
giudice alla reale volontà dello stesso, siccome obiettivamente percepibile, in conformità della
richiesta validamente concordata dal Pubblico Ministero e dall’imputato.

3. Nel caso di specie, la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dà atto che

di anni uno mesi due di reclusione Euro 3.000 di multa”, riporta le operazioni intermedie di
calcolo effettuate dal medesimo e rappresenta l’avvenuta prestazione del consenso da parte
del P.M. La decisione, poi, dopo aver indicato le fonti di prova che escludono una pronuncia ex
art. 129 cod. proc. pen., dice, in particolare che “la pena è congrua tenuto conto dei criteri di
cui all’art. 133 c.p. (tra cui l’incensuratezza dell’indagato)”; condivide, inoltre, espressamente
la qualificazione giuridica dei fatti e l’affermazione della continuazione tra i diversi episodi
contestati. In dispositivo, però, la pena diverge: viene applicata “la pena di anni uno mesi due
di reclusione Euro 4.000 di multa”.
L’indicata sentenza risulta pubblicata in udienza, in data 11 marzo 2015, mediante
lettura del dispositivo e, contestualmente, della motivazione, come da annotazione in calce al
testo del provvedimento.
Alla luce dei dati esposti, appare evidente che il giudice volesse applicare la pena
concordata tra le parti: non risulta infatti alcuna ragione, se non quella dell’errore grafico, per
spiegare perché il giudicante abbia indicato la sanzione di anni uno e mesi due di reclusione ed
Euro 4.000 di multa, invece che quella di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 3.000 di
multa, oggetto di accordo tra imputato e Pubblico Ministero.

4. La sentenza impugnata, pertanto, a norma dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen.,
deve essere rettificata nel dispositivo con la conseguenza che, ferma restando la pena
detentiva (già correttamente indicata in anni uno e mesi due di reclusione), la pena pecuniaria
deve intendersi applicata nella misura di Euro 3.000,00 di multa.

P.Q.M.
Rettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che la pena pecuniaria deve
intendersi applicata nella misura di Euro 3.000,00 di multa.
Così deciso il 24 novembre 2015

Il Consigliere estensore

“nel corso delle indagini preliminari, l’indagato presentava istanza di patteggiamento alla pena

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