Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50035 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50035 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSCO DOMENICO N. IL 31/07/1962
avverso la sentenza n. 1233/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato censure di merito.
Va premesso che la sentenza di appello richiama in premessa le motivazioni del tribunale dalle
quali si rileva che i testimoni erano stati concordi nel descrivere la disponibilità dei luoghi da
parte dell’imputato, la necessità di un intervento per evitare furti e, che la documentazione in
atti comprovava che l’imputato si era attivato direttamente per il rilascio dei titoli abilitativi per
adeguare l’impianto di illuminazione del manufatto. Inoltre, in primo grado, l’imputato si era
difeso non negando di avere dato l’incarico all’elettricista ma sostenendo invece l’esistenza di
un disguido con quest’ultimo sul luogo in cui posizionare le luci.
Tale compendio probatorio integra evidentemente le motivazioni della Corte di appello che, in
aggiunta, evidenzia anche la sussistenza di un elemento obiettivo rappresentato dal possesso
delle chiavi da parte dell’elettricista a conferma delle dichiarazioni del Laudonio.
Ciò posto, rispetto alle doglianze svolte nei motivi di ricorso si appalesa evidente per un verso
la correttezza delle affermazioni dei giudici di appello i quali hanno ritenuto ammissibile la
testimonianza del Laudonio avendo quest’ultimo testimoniato su quanto direttamente percepito
in loco nel corso dell’accertamento di PG (presenza dell’elettricista nonostante il cartello
indicante il sequestro il quale nell’immediatezza ha volutamente indicato le ragioni della sua
presenza all’evidente fine di scindere la sua responsabilità da quello dell’imputato).
Per altro verso, difetta comunque qualsiasi interesse a dedurre l’inutilizzabilità di tali
dichiarazioni in quanto sostanzialmente confermative del quadro probatorio già evidenziato dal
primo giudice circa la riconducibilità dell’iniziativa all’imputato nonchè dal dato obiettivo del
possesso delle chiavi da parte dell’elettricista altrimenti non spiegabile.
Peraltro appaiono del tutto infondate anche le censure concernenti la violazione degli articoli
507 e 495 cpp. La giurisprudenza di questa Corte è costante, infatti, nell’affermare – anche per
il caso di revoca dell’audizione di soggetti non presentatisi all’udienza -, che la mancata
assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere
dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma
dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente
invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al
giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art.
507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione Sez.
2, n. 9763 del 06/02/2013 Rv. 254974 Sez. 6, n. 33105 del 08/07/2003 Rv. 226534) Infine
appartengono al merito le censure sulla carenza dell’elemento soggettivo.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

Musco Domenico propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Salerno ha confermato quella emessa dal tribunale della medesima città,
sezione distaccata di Cava dei Tirreni in data 18 agosto 2008 che lo aveva ritenuto
responsabile del reato di cui all’articolo 349 del codice penale per la realizzazione di un
impianto elettrico in immobile sottoposto sequestro di cui era stato materialmente incaricato
l’elettricista Luciano Vincenzo.
In motivazione la corte di appello ha tra l’altro valorizzato le dichiarazioni del teste
verbalizzante Laudonio il quale ha riferito di avere reperito in loco l’elettricista Luciano
Vincenzo il quale gli avrebbe riferito di avere ricevuto l’incarico dall’imputato.
Deduce il ricorrente in questa sede la violazione dell’articolo 195 cpp per avere il teste
Laudonio riferito circostanze apprese dall’imputato e mancata ammissione in violazione degli
artt. 495 e 507 cpp della testimonianza dell’elettricista Luciano Vincenzo nonchè l’insussistenza
dell’elemento soggettivo.

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