Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50034 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50034 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TONDO GIANNI N. IL 02/12/1956
avverso la sentenza n. 699/2010 TRIBUNALE di TOLMEZZO, del
20/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 11/10/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata Gianni Tondo è stato riconosciuto responsabile del reato ex
artt. 81 cpv cod.pen., 11, co. 3, lett. F) e 30, L. 394/91, per avere introdotto, in più occasioni, nel
Parco Naturale Regionale delle Pealpi Giulie, un fucile da caccia Blaser R93, cal 7, matricola
9/68057, e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
relazione agli artt. 11 Costituzione, 192 e 350 cod.proc.pen., nonché agli artt. 5 cod.pen., 1, 2, 11 e
30L. 392/91;
-che il gravame risulta manifestamente infondato a causa della oggettiva e incontrovertibile
pretestuosità e inconsistenza della base giuridica delle censure, rilevato che dal vaglio di legittimità
a cui è stata sottoposta la gravata pronuncia emerge, in maniera del tutto evidente, come il giudice
di merito abbia svolto un discorso giustificativo logico e corretto nel ritenere la sussistenza del reato
contestato e la ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, pervenendo alla affermazione di
responsabilità a seguito di una compiuta analisi valutativa delle emergenze istruttorie, in uno, ad
una corretta lettura della dettato legislativo in materia di caccia;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e al versamento della somma di 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio 1’11/10/2013.
Il onsigliere estensore
Il Presidente
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge in