Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50033 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50033 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSU IONEL LAURENTIU N. IL 03/11/1988
TUDOR MANUEL RAFAEL N. IL 06/04/1991
avverso la sentenza n. 28527/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 11/10/2013
Tudor Manuel Rafael e Rusu Ionel Laurentiu (alias Tudor Ionel Laurentiu) propongono ricorso
per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Roma con la quale, in data 15.2.13 è stata
loro applicata ai sensi dell’art. 444 cpp la pena concordata con il PM per i reati di cui agli artt.
81, 110, 416 cod. pen. 3 n. 8) e 4 n. 1 e 7 L. 75/1958.
I ricorrenti contestano separatamente l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
reati indicati.
I ricorsi sono inammissibili.
La motivazione della sentenza fa espresso riferimento agli atti d’indagine visionati per
escludere la sussistenza delle condizioni dell’art. 129 cpp e ciò è senz’altro sufficiente.
Come più volte sottolineato da questa Corte, infatti, la richiesta di applicazione di pena
patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza
dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente ne’ revocato, e, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e
sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla
sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e
modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi
assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429 del 3/11/1998 Rv. 212679).
E’ pertanto manifestamente infondato, quindi inammissibile, il ricorso con il quale la parte
pretende, come nella specie, di riaprire l’esame su elementi, la cui valutazione è preclusa dalla
sua stessa richiesta di pena dietro accordo.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1500 per ciascuno
dei ricorrenti.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna.± ricorrentt al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.500
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Così deciso, il giorno 11.10.2013
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