Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50031 del 29/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50031 Anno 2015
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTAGATA GUIDO N. IL 05/07/1993
avverso l’ordinanza n. 2875/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
03/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELIA CARDIA che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
il Tribunale del riesame di napoli con ordinanza del 9 luglio 2015 ha
confermato la misura degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di
Napoli il 12 maggio 2015 nei confronti di Santffigata Guido, indagato insieme ad
altri soggetti per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
nonché vari reati di spaccio di hashish. L’attività, svolta in Solopaca, è stata
dimostrata con sequestri ed altri interventi sul territorio nonché intercettazioni
telefoniche che hanno confermato l’esistenza di una struttura organizzata tra gli
indagati, guidata da Cavaiuolo Erminio, DI Donato Denis (che procaccia la droga
e la dà al Cavaiuolo),
Nell’ambito di tale gruppo criminale il Santagata Guido risulta, sulla scorta di
intercettazioni telefoniche, avere svolto attività dì preparazione e vendita al
dettaglio delle dosi di droga.

Data Udienza: 29/10/2015

Il Tribunale ha confermato anche la sussistenza di esigenze cautelari.
Santagata propone ricorso avverso tale ordinanza deducendo la violazione di
leggetil vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile perché si limita a sviluppare argomentazione
attinenti al merito che non individuano affatto vizi del provvedimento impugnato
ma suggeriscono una lettura alternativa dello stesso materiale indiziario
considerato dal Tribunale, attività non consentita in sede di legittimità. Valutate le
ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.
Roma così

eciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015

cui in dispositivo.

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