Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50030 del 29/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50030 Anno 2015
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARI ARTURO N. IL 25/9/1990
avverso l’ordinanza n. 53/2015 TRIB. LIBERTA’ di POTENZA, del 17/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Sentite le conclusioni del PG in persona della dr.ssa DELIA CARDIA
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato la ordinanza di custodia in
carcere emessa il 26 marzo 2015 dal gip presso il Tribunale di Potenza nei confronti
di Mari Arturo per í reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e
singoli reati di violazione della legge droga.
Le indagini sono state svolte con riprese video in aree di spaccio di
stupefacenti e hanno consentito di individuare due gruppi dediti a tale attività di
cui uno gestito da Barbetta Teodoro Gabriele. Mari Arturo era individuato per uno
dei soggetti che operavano alle dipendenze di Barbetta, svolgendo anche attività
di spaccio per proprio conto.
Mari Appone ricorso a mezzo del proprio difensore deducendo la carenza di
motivazione sulle esigenze cautelari e sulla mancata applicazione gli arresti
domiciliari. Svolge poi dettagliate considerazioni sulla scarsa attitudine degli
elementi utilizzati a dimostrare la sua responsabilità.

Data Udienza: 29/10/2015

Il ricorso è inammissibile.
A fronte della ampia motivazione, completa e priva di evidenti errori logici, il
ricorrente ripercorre il materiale probatorio per proporne una lettura alternativa,
operazione non consentita in sede di legittimità in cui non può essere sindacato il
merito della decisione. Quanto alle esigenze cautelari, non risulta il vizio di
motivazione dedotto a fronte della motivazione specifica sia sull’an che sulla
necessità della custodia in carcere.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va determinata

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.
Rom osi ieciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015

nella misura di cui in dispositivo.

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