Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5003 del 10/01/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5003 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INGIANNI STEFANO N. IL 18/02/1988
avverso la sentenza n. 572/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
16/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (43.)/£2,c,;(…e._ go_SAL_
che ha concluso per e ‘ cv,,,,,,,..ewi_tuul, C.4,1<„( i„e u_<7xle. 7.
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GICQ- (.2.:u.SAVIr j,i Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi difensor Avv. Data Udienza: 10/01/2014 a
( RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 18 aprile 2013 il Tribunale di
Cagliari dichiarava Ingianni Stefano colpevole del
reato di cui all'articolo 186, comma 2 del decreto
legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo condannava alla
pena indicata in dispositivo. La Corte di appello di Cagliari,in parziale riforma
della sentenza emessa nel giudizio di primo grado,
convertiva la pena detentiva di giorni 20 di
arresto in euro 700,00 di ammenda; confermava nel
resto.
Avverso tale sentenza l'Ingianni, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso per Cassazione e
concludeva chiedendone l'annullamento con ogni
conseguente statuizione.
Il ricorrente censurava l'impugnata sentenza per i
seguenti motivi:
l) violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p.
in relazione agli articoli 163 e 175 c.p., nonchè
in relazione agli articoli 581 lett.e) e 591
lett.e) c.p.p..
della
e/o manifesta
illogicità
2)
Mancanza
motivazione.
Sosteneva sul punto il difensore del ricorrente che
la motivazione della sentenza impugnata era
illogica laddove aveva ritenuto che non potesse
essere revocato il beneficio della sospensione
condizionale della pena concessa all'imputato e di
cui egli aveva richiesto la revoca ed aveva invece
proceduto alla conversione della pena detentiva in
pena pecuniaria. Citava altresì giurisprudenza sul
punto favorevole alla sua tesi.
Sosteneva inoltre la difesa che non era generico il
motivo in cui si chiedeva il beneficio della non
menzione della condanna di cui all'art 175 c.p.,
facendo espresso riferimento all'art.133 c.p. in
quanto tale beneficio trova la sua giustificazione
nella finalità di favorire il ravvedimento del
condannato mediante l'eliminazione della pubblicità
quale particolare conseguenza negativa del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti motivi di ricorso sono infondati. Avverso tale sentenza la difesa dell'Ingianni
proponeva appello. Per quanto attiene al primo motivo si osserva che,
secondo condivisibile giurisprudenza di questa
Corte (cfr, Cass., sez.3, sent. n.39406 del
20.06.2013, Rv.256698; Cass., sez.6, sent. n.6074
del 20.11.2003, Rv.227946) a cui il Collegio
ritiene di uniformarsi, è inammissibile il ricorso
per cassazione avverso la sentenza di condanna alla
pena pecuniaria condizionalmente sospesa, con il
quale l'imputato chiede revocarsi il beneficio
della sospensione condizionale della pena allo
scopo di preservarlo per eventuali future condanne
(in motivazione questa Corte ha evidenziato che
l'interesse indicato dal ricorrente a sostegno del
ricorso non può considerarsi meritevole di tutela).
Infondato è infine il secondo motivo di ricorso,
essendo adeguata e congrua sul punto la motivazione
della sentenza della Corte territoriale che ha
ritenuto puramente apparente al riguardo la
motivazione dell'atto di appello, che si era
limitato a fare riferimento in modo generale ai
criteri indicati dall'art.133 c.p..
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il
ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali.
PQM
e condanna il ricorrente al
Rigetta il ricorso
pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10.01.2014 3