Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5003 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5003 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INGIANNI STEFANO N. IL 18/02/1988
avverso la sentenza n. 572/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
16/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
-,
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (43.)/£2,c,;(…e._ go_SAL_
che ha concluso per e ‘ cv,,,,,,,..ewi_tuul, C.4,1<„( i„e u_<7xle. 7. ■ . Q GICQ- (.2.:u.SAVIr j,i Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Data Udienza: 10/01/2014 a ( RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 18 aprile 2013 il Tribunale di Cagliari dichiarava Ingianni Stefano colpevole del reato di cui all'articolo 186, comma 2 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo condannava alla pena indicata in dispositivo. La Corte di appello di Cagliari,in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, convertiva la pena detentiva di giorni 20 di arresto in euro 700,00 di ammenda; confermava nel resto. Avverso tale sentenza l'Ingianni, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento con ogni conseguente statuizione. Il ricorrente censurava l'impugnata sentenza per i seguenti motivi: l) violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p. in relazione agli articoli 163 e 175 c.p., nonchè in relazione agli articoli 581 lett.e) e 591 lett.e) c.p.p.. della e/o manifesta illogicità 2) Mancanza motivazione. Sosteneva sul punto il difensore del ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata era illogica laddove aveva ritenuto che non potesse essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa all'imputato e di cui egli aveva richiesto la revoca ed aveva invece proceduto alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Citava altresì giurisprudenza sul punto favorevole alla sua tesi. Sosteneva inoltre la difesa che non era generico il motivo in cui si chiedeva il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art 175 c.p., facendo espresso riferimento all'art.133 c.p. in quanto tale beneficio trova la sua giustificazione nella finalità di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO I proposti motivi di ricorso sono infondati. Avverso tale sentenza la difesa dell'Ingianni proponeva appello. Per quanto attiene al primo motivo si osserva che, secondo condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr, Cass., sez.3, sent. n.39406 del 20.06.2013, Rv.256698; Cass., sez.6, sent. n.6074 del 20.11.2003, Rv.227946) a cui il Collegio ritiene di uniformarsi, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa, con il quale l'imputato chiede revocarsi il beneficio della sospensione condizionale della pena allo scopo di preservarlo per eventuali future condanne (in motivazione questa Corte ha evidenziato che l'interesse indicato dal ricorrente a sostegno del ricorso non può considerarsi meritevole di tutela). Infondato è infine il secondo motivo di ricorso, essendo adeguata e congrua sul punto la motivazione della sentenza della Corte territoriale che ha ritenuto puramente apparente al riguardo la motivazione dell'atto di appello, che si era limitato a fare riferimento in modo generale ai criteri indicati dall'art.133 c.p.. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. PQM e condanna il ricorrente al Rigetta il ricorso pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10.01.2014 3

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