Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50029 del 29/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50029 Anno 2015
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARBETTA TEODORO GABRIELE N. IL 27/05/1977
avverso l’ordinanza n. 54/2015 TRIB. LIBERTA’ di POTENZA, del 17/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Sentite le conclusioni del PG in persona della dr.ssa DELIA CARDIA
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato la ordinanza di custodia in
carcere emessa il 26 marzo 2015 dal gip presso il Tribunale di Potenza nei confronti
di Barbetta Teodoro Gabriele per i reati di associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti, singoli reati di violazione della legge droga, detenzione di arma
clandestina e tentata estorsione.
Le indagini sono state svolte con riprese video in aree di spaccio di
stupefacenti e hanno consentito di individuare due gruppi dediti a tale attività di
cui uno gestito dal ricorrente Barbetta; a quanto risultato direttamente dalla
visione delle videoriprese, si aggiunge il sequestro una pistola! matricola abrasa
rilevata essere in disponibilità del ricorrente e i contenuti delle intercettazioni
telefoniche da cui risulta come il Barbetta interloquisse con numerose persone
utilizzando linguaggio criptico che, però, nel dato contesto appariva chiaramente

Data Udienza: 29/10/2015

riferibile alla attività di spaccio. Il Tribunale ha anche confermato la sussistenza di
esigenze cautelari che possono essere tutelate solo con la custodia in carcere.
Barbetta propone ricorso a mezzo del proprio difensore deducendo
innanzitutto la carenza di motivazione sulla esigenze cautelari e sulla mancata
applicazione gli arresti domiciliari, tenuto anche conto dell’arco di tempo limitato
della contestazione. Svolge poi dettagliate considerazione sulla scarsa attitudine
degli elementi utilizzati a dimostrare la sua responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.

ricorrente ripercorre il materiale probatorio per proporne una lettura alternativa,
operazione non consentita in sede di legittimità in cui non può essere sindacato il
merito della decisione. Quanto alle esigenze cautelari, non risulta il vizio di
motivazione dedotto a fronte della motivazione specifica sia sull’an che sulla
necessità della custodia in carcere.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.
Roma così eciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015
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A fronte della ampia motivazione, completa e priva di evidenti errori logici, il

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