Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50029 del 11/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50029 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSI CONCETTA N. IL 30/04/1977
avverso la sentenza n. 1121/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di L’Aquila ha
confermato il decisum di prime cure, con cui Concetta Russi era stata
dichiarata responsabile del reato ex artt. 81 cod.pen. e, 73, co. 1, d.P.R.
390/01, e condannata alla pena ritenuta di giustizia;

eccependo vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità
della Russi per il reato contestatole;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale,
adottata dal decidente, in punto di rilevata sussistenza degli elementi
concretizzanti il reato in contestazione e di ascrivibilità di esso in capo alla
prevenuta;
-che le censure mosse si palesano fondate su deduzioni del tutto fattuali e
ripetitive dei motivi di appello;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma l’11/10/2013.

– che la difesa della imputata ha proposto ricorso per cassazione,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA