Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50026 del 29/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50026 Anno 2015
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
nei confronti di:
ZHANG CHUNLEI N. IL 16/06/1986
avverso l’ordinanza n. 7229/2015 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del 21/07/2015
sentita la relazione fatta dal consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
sentite le conclusioni del PG Dott. DELIA CARDIA che ha chiesto accogliersi
il ricorso
sentito il difensore avv. BERNARDO DI CHIARA che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 21 luglio 2015 il Tribunale del riesame di Milano ha
annullato l’ordinanza di custodia emessa il 4 luglio 2015 dal gip del medesimo
tribunale nei confronti di Zhang Chunley.
La misura era stata emessa per la detenzione in concorso con Li Haijuan di
grammi 4,04 di metanfetamina cloridrato, rinvenuta nel bagno della stanza di hotel
AQE-illiet
t
r-rs’EFAW7,7 presa in locazione da entrambe, grammi 4,32 della stessa

Data Udienza: 29/10/2015

sostanza rinvenuta in una tasca del vestito di Li Haivan, grammi 500 rinvenuti in
una stanza dell’appartamento in uso alle due donne.
Secondo il Tribunale:
– la Haijuan aveva dichiarato che la droga era solo sua
– la droga era stata trovata in locali in uso ad entrambe le donne
– i colloqui intercettati e la circostanza di un viaggio ad Amsterdam non sono
elementi tali da rendere certa la effettiva disponibilità dello stupefacente da parte
della donna.

è limitato a mettere in discussione la valenza di ogni indizio fornendo spiegazioni
alternative per ogni elemento singolarmente considerato, così parcellizzando la
lettura degli elementi indiziari che, invece, assumono rilievo solo
complessivamente.
Non si è tenuto conto del fatto che la indagata era presente nella stanza di
hotel ove era in corso di svolgimento la cessione dello stupefacente. Risultava
inoltre avere disponibilità della chiave di un appartamento in cui erano presenti
500 g lordi di droga e risultava che la stanza era stata in locazione dalla indagata
e solo successivamente frequentata dalla LI.
I messaggi su smartphone e tablet in disponibilità della indagata sono
significativi laddove si fa riferimento alla “roba” ed al denaro da ritirare. Nel dato
contesto appare ragionevolmente un riferimento allo stupefacente.
E’ quindi mancata la lettura complessiva degli elementi offerti dal PM.
Il ricorso è inammissibile.
A parte la impossibilità per questa Corte di legittimità di valutare il merito
degli indizi, va considerato che il vizio ritenuto dal pubblico ministero, ovvero che
il Tribunale del riesame abbia parcellizzato gli indizi valutandoli singolarmente, non
sussiste in quanto, in realtà, il Tribunale ha dato atto della inconsistenza dei singoli
indizi, tale quindi da impedire una utile valutazione unitaria; nessuno degli indizi,
infatti, era riferibile alla sua detenzione di stupefacente a fronte della accertata
prova della disponibilità della droga da parte dell’altra donna. Del resto il pubblico
ministero non indica un complesso di indizi che valgano dimostrare, se
complessivamente valutati, un singolo reato, bensi intende dimostrare ogni fatto
con singoli e generici indizi rafforzati da indizi riferibili ad altri fatti di detenzione
di stupefacente.
P.Q.M.
Dichiar inammissibile il ricorso.
Roma
il Co

ì deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015
I ere estensore

il Presidente

Presenta ricorso il pubblico ministero rilevando che il Tribunale del riesame si

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