Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50026 del 11/10/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50026 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
oRimgor~ Semr~/t
sul ricorso proposto da:
LA SPIA ANGELO N. IL 24/01/1933
RUSSO GIUSEPPA N. IL 30/01/1933
“E.RPIO
avverso la sentenza n. 4044/2011 TRIB. EZ.DIST. di CARINI, del
14/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 11/10/2013
La Spia Angelo e Russo Giuseppa, originariamente imputato dei reati di cui agli articoli 44
lettera b), 64 71; 65 72; 93 95; 94 96 d.p.r. 380/2001 per la realizzazione di un muro di
confine senza il permesso di costruire, hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe
con la quale il tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, ha condannato entrambi alla
pena dell’ammenda per i reati diversi dall’art. 44 lett. b) dichiarando quest’ultimo estinto per
sanatoria ex art. 36 DPR 380/01.
La corte di appello di Palermo, rilevato che la condanna era alla pena dell’ammenda e che la
sentenza era pertanto unicamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 593 CPP, ha
disposto trasmettersi gli atti a questa Corte.
Nelle more della trattazione del ricorso La Spia Angelo e deceduto come da certificato rilasciato
dal Comune di Terrasini in data 20 giugno 2013.
Ciò posto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di La Sia
Angelo per essere i residui reati estinti per prescrizione.
Deve essere invece dichiarato inammissibile il ricorso di Russo Giuseppina, comunque
articolato su censure di merito, in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio
dinanzi alla Corte di Cassazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di La Spia Angelo perché i reati sono
estinti per morte dell’imputato.
Dichiara inammissibile il ricorso di Russo Giuseppa e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma
di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013
Nei motivi di appello gli imputati hanno dedotto non essere necessaria la denuncia all’ufficio del
Genio Civile delle opere realizzate.