Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50025 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50025 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALAZZOLO SALVATORE N. IL 12/10/1964
avverso la sentenza n. 373/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Con sentenza in data 4/2/2013 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del
6/12/2010 del Tribunale di Palermo con cui il Sig. Salvatore PALAZZOLO è stato condannato
in relazione al reato previsto dall’art.6 del decreto legge n.172 del 2008 in tema di gestione di
rifiuti, commesso il 4/11/2010.

Rileva la Corte che l’atto di appello limitava le critiche alla sola sfera del trattamento
sanzionatorio e che non risulta in alcun modo conferente l’odierno richiamo al principio fissato
dall’art.533 cod. proc. pen. Altrettanto viziato da genericità appare il ricorso allorché senza
alcuna specificazione lamenta l’arbitrarietà della decisione, avendo i giudici di appello dato
conto in modo non illogico delle ragioni che hanno condotto a respingere i motivi
d’impugnazione. La genericità dell’intero ricorso impone alla Corte di applicare le regole fissate
dagli artt.581, lett.c), e 591, lett.c), cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta la violazione del principio
della necessità di pronunciare solo qualora si superi il limite del “ragionevole dubbio” anche con
riferimento al motivo di appello concernente il trattamento sanzionatorio.

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