Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50024 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50024 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARICO’ GIUSEPPE NATALE N. IL 25/12/1945
ARICO’ ANTONINO N. IL 27/06/1975
avverso la sentenza n. 2108/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Con sentenza in data 21/3/2013 la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente confermato,
riducendo la pena inflitta, la sentenza del 18/1/2012 del Tribunale di Palermo con cui i Sigg.
Giuseppe Natale ARICO’ e Antonino ARICO’ sono stati condannati in relazione ai reati
previsti dall’art.349 cod. pen., per il primo ricorrente, e dall’art.336 cod. pen., per il secondo
ricorrente.

Osserva la Corte che i giudici di appello hanno affrontato in modo esplicito la questione del
trattamento sanzionatorio e, ritenendo i fatti privi di particolare rilevanza e offensività, hawA
proceduto a ridurre in misura significativa la sanzione inflitta in primo grado. A fronte della
chiara e logica motivazione che indica le ragioni della nuova statuizione, i ricorrenti si limitano
a censure generiche e avanzano una richiesta di diversa valutazione che non è compatibile coi
limiti del giudizio di legittimità; a questa Corte, infatti, è rimesso il solo controllo sulla legalità
della pena e sulla logicità della motivazione che la sorregge, restando escluse le valutazioni di
merito che, invece, i ricorrenti sollecitano.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con
conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

Avverso tale decisione gli imputati propongono separatamente ricorso, in sintesi lamentando
l’eccessività della pena inflitta a ciascuno dei ricorrenti.

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