Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50023 del 11/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50023 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPPO ANTONIO N. IL 03/11/1941

Si,’

iAtifft Mfif+116) eleVe 4Ktfte
avverso la sentenza n. 1132/2005 TRIB SEZ.DIST. di CASERTA, del
23/01/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Nappo Antonio, originariamente imputato dei reati di cui agli articoli 44 lettera b), 64 71; 65
72; 93 95 d.p.r. 380/2001 per avere realizzato sul lastrico solare una tettoia aperta una
copertura falda inclinata costituita da 14 pilastrini e relativa copertura d’acciaio con
sovrastante manto di tegole cementate, propone appello avverso la sentenza in epigrafe con la
quale il tribunale di S. Maria C.V. lo ha condannato alla pena dell’ammenda per i reati diversi
dall’art. 44 lett. b) dichiarando quest’ultimo estinto per sanatoria ex art. 36 DPR 380/01.
Nei motivi di appello l’imputato chiede l’assoluzione escludendo che per i lavori sia stato
utilizzato cemento armato nonché la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
Ciò posto va in premessa rilevato che trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda
l’appello deve essere convertito in ricorso per cassazione.
Quest’ultimo, tuttavia, è inammissibile in quanto in relazione al primo motivo articolato su
censure di merito e manifestamente infondato sul secondo motivo. Il ricorrente non tiene,
infatti, conto dei periodi di sospensione della prescrizione dal 19 gennaio 2006 al 24 ottobre
2007 e dal 28 febbraio 2008 al 25 ottobre 2008 dovuti all’astensione del difensore. Il che
comporta che la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza impugnata. I fatti
risultano infatti accertati alla data dell’8 marzo 2004 e la sentenza è del 23 gennaio 2012.
È peraltro pacifico che la prescrizione maturata successivamente alla decisione di appello,
come costantemente affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è inammissibile né il
ricorso stesso può essere proposto al fine di far valere unicamente la prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua
presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio
della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in
relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U,
Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA