Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50022 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50022 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI TELLA ALFONSO N. IL 23/01/1939
DIANA GIOVANNA N. IL 20/07/1943
avverso la sentenza n. 4311/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

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Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato il decisum di
prime cure, con cui Alfonso Di Tella e Giovanna Diana erano stati riconosciuti responsabili del

antisismica, e condannati alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa dei prevenuti ha proposto ricorso per cassazione, sollevando censure del tutto
generiche, in quanto ripetitive, sic et simpliciter, delle doglianze già mosse con l’atto di appello;
-che la mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod.proc.pen., alla inammissibilità ( Cass. 3/5/2000,
n. 5191 );
-che, peraltro, dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia, emerge, in
maniera in equivoca, la correttezza e la esaustività della argomentazione motivazionale, adottata dal
giudice di merito a sostegno del decisum, nonché i puntuali richiami alle emergenze istruttorie che
hanno permesso allo stesso di potere affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli imputati
sono da ritenere colpevoli per i reati ad essi ascritti;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
e ciascuno di essi al versamento di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio
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reato ex art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01, di violazione alle normative sulle edificazioni in c.a. e

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