Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50020 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50020 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITALI GIUSEPPE N. IL 02/04/1946
avverso la sentenza n. 849/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 11/10/2013
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Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato essendovi congrua e corretta
motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche con riferimento all’importo dell’Iva
evalsa e a precedente condanna per violazioni finanziarie. Appare inoltre logicamente motivato
anche il diniego della riduzione di pena attraverso il richiamo specifico all’intensità del dolo ed
alla gravità del fatto.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013
Vitali Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Brescia ha confermato quella resa dal tribunale della medesima città che lo
aveva condannato alla pena di giustizia in data 17.10.2011 per il reato di cui all’art. 10 ter
Divo 74/2000.
Si duole in questa sede il ricorrente della illogicità e carenza di motivazione in relazione al
diniego delle attenuanti generiche e della richiesta di diminuzione della pena.