Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5002 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5002 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
CIMPOIESU CRISTIAN ALEXANDRU N. IL 04/05/1985
avverso la sentenza n. 181/2012 GIUDICE DI PACE di PORDENONE,
del 05/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ca- 10’1-42(_54\9,-)e-fL
che ha concluso per
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• • i o, per la parte civile, l’A
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 5/12/2012 il Giudice di Pace di Pordenone ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Cimpoiesu Cristian Alexandru per il reato di cui
all’art. 590 cod. pen. per essere il reato estinto per intervenuta remissione di
querela e relativa accettazione tacita. Il giudice di primo grado, preso atto che
all’udienza del 5/12/2012 il procuratore speciale della persona offesa aveva
dichiarato di voler rimettere la querela proposta nei confronti dell’imputato e
preso atto che era presente il difensore dell’imputato, il quale dichiarava di non

un’eventuale remissione di querela nei suoi confronti, nella contumacia
dell’imputato riteneva tacitamente accettata la remissione.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Trieste, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale
per avere il giudice di primo grado dichiarato erroneamente estinto il reato in
assenza di accettazione della remissione di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è stato fondatamente proposto.
2. In una recente sentenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n.27610
del 25/05/2011, Marano, Rv.250201) è stato chiarito che costituisce valida
mancanza di ricusa della remissione di querela, idonea a legittimare la pronuncia
di estinzione del reato, l’omessa comparizione in udienza del querelato, purché
quest’ultimo sia stato posto a conoscenza della remissione della querela o posto
in grado di conoscerla e, nel caso in esame, la pronuncia impugnata deve essere
annullata in quanto ha dichiarato l’improcedibilità per remissione di querela
senza che il querelato, contumace, fosse stato messo in grado di opporsi a tale
esito del processo.
3. Tale violazione di legge, al momento in cui è stato proposto il ricorso, era
produttiva di potenziali effetti lesivi della posizione del querelato e avrebbe
consentito a quest’ultimo di ricorrere a sua volta contro la sentenza, esprimendo
la volontà di non accettare la remissione della querela.
3A,Occorre, quindi, rilevare che, successivamente al ricorso del Procuratore
Generale, il querelato, al quale erano stati notificati l’estratto della sentenza ed il
ricorso del Procuratore territoriale, non ha proposto ricorso per far valere la
lesione del suo diritto ad esprimere la volontà di ricusa ai sensi dell’art. 155 cod.
pen. In assenza di ricusa espressa o tacita da parte del querelato, messo in
condizione di formulare tale ricusa, la remissione della querela da parte della
persona offesa ha prodotto, a norma dell’art. 152 cod. pen., l’effetto estintivo del
reato, imponendo oggi il rilievo di tale causa di estinzione.
P.Q.M.
2

avere ricevuto dal proprio assistito disposizioni contrarie all’accettazione di

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere ad oggi estinto il
reato addebitato, per remissione di querela.

Così deciso il 10/1/2014

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