Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50018 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50018 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORILLO ANTONIO N. IL 26/08/1963
avverso la sentenza n. 10572/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato il decisum di
prime cure, con cui Antonio Fiorillo era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 23,
25, 282, lett. f), 291 bis, 292, 296, 301 e 341 legge doganale, approvata con d.P.R. 43/73, perché

confine; il Tribunale condannava l’imputato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 71.000,00 di
multa;
-che il Fiorillo, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la insussistenza di
prove in ordine alla concretizzazione del reato in contestazione e anche in ordine alla affermazione
della sua responsabilità;
-che il gravame risulta manifestamente infondato a causa della oggettiva e incontrovertibile
pretestuosità e inconsistenza della base giuridica della censura, rilevato che dal vaglio di legittimità
a cui è stata sottoposta la gravata pronuncia emerge, in maniera del tutto evidente, come il giudice
di merito abbia svolto un discorso giustificativo logico e corretto in relazione alla ritenuta
sussistenza del delitto contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che, peraltro, la doglianza sollevata in impugnazione è del tutto generica e, quindi, inammissibile
ex artt. 581, co. 1, lett. c), e 591, co. 1, lett. c), cod.proc.pen.)
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e al versamento della somma di 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio 1’11/10/2013.

deteneva per la vendita kg. 14,200 di T.L.E per i quali non risultavano pagati i relativi diritti di

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