Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50017 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50017 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SETOLA MARIO N. IL 16/03/1953

i 14 t40P411
avverso la sentenza n. 374/2005 TRIBEZ.DIST. di
FRATTAMAGGIORE, del 01/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Con sentenza in data 1/3/2010 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore, il Sig.
Mario SETOLA è stato condannato alla pena di 300,00 euro di ammenda in relazione al reato
previsto dall’art.5 della legge n.283 del 30 aprile 1962, accertato il giorno 8/6/2004.

L’atto di impugnazione è stato proposto direttamente dal Difensore non iscritto all’albo speciale
per il patrocinio davanti questa Corte, in contrasto con la previsione dell’art.613 cod. proc.
pen. Alla inammissibilità originaria del ricorso consegue la non rilevanza in questa sede
dell’avvenuta maturazione dei termini massimi di prescrizione del reato in epoca successiva
alla sentenza impugnata, nonché in epoca anteriore alla sentenza stessa nei casi in cui la
prescrizione stessa non sia stata dedotta in quella sede e non sia stata rilevata (Sez.Un., n.32
del 22 novembre-22 dicembre 2000, rv 217266; n.33542 del 27 giugno-11 settembre 2001, rv
219531; n.23428 del 22 marzo-22 giugno 2005, rv 231164).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto atto di impugnazione, non indirizzato ad alcuna
autorità e non qualificato ma da intendersi quale ricorso avverso sentenza non appellabile ex
art.593, comma 3, cod. proc. pen., col quale si lamenta: a) mancata assoluzione; b) mancata
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

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