Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50016 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50016 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AMATO CARMELA N. IL 21/12/1970
avverso la sentenza n. 269/2012 TRIBUNALE di ALBA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 11/10/2013
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Tribunale di Alba ha applicato, su richiesta delle parti, a
carico di Carmela D’Amato, imputata del reato di cui all’art. 5, lett. b), L. 283/62, la pena di euro
3.000,00 di ammenda;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che il ricorso per cassazione proposto dalla prevenuta in punto di carenza di motivazione, ai fini
dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo motivo di gravame
appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria immediata di non
punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in ordine alla
inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza di cause di
non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio 1’11/10/2013.
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione