Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50015 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50015 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAFTIJAARI EVZAL N. IL 15/09/1976
avverso la sentenza n. 6690/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1)Con sentenza dell’8.2.2013 la Corte dì Appello di Torino confermava la sentenza del
Tribunale di Alba, in composizione monocratica, con la quale Batijaari Evzal, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla
pena (sospesa alle condizioni di legge) di giorni 16 di reclusione ed euro 45,00 di
multa per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p. e 2 co.1 e 1 bis D.L. 12.9.1983 n.463, conv.
in L.638/1983.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando la violazione di
legge e la mancanza di motivazione, non avendo la Corte territoriale dichiarata la
prescrizione in ordine alla violazione commessa nel mese di luglio 2005.
2) Il ricorso è aspecifico, in quanto prescinde completamente dalla motivazione della
sentenza impugnata, e manifestamente infondato.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ha esaminato
la proposta eccezione, rilevando che neppure per la omissione contributiva relativa al
mese di luglio 2005 era maturata la prescrizione (dovendosi tener conto della
sospensione ex lege di mesi tre prevista dall’art.2 comma 1 quater D.L.463/83, conv.
in L.638/83. (pag.3.sent.).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1) E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di dichiarare la prescrizione maturata dopo l’emissione della sentenza
impugnata.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo
sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti
decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta formazione del
giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido
perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con
eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3),
precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente
maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere
davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab
instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di
assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico,
divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti
per essersi già formato il giudicato sostanziale”.
P. Q. M.

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11.10.2013

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