Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50013 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50013 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIANO VINCENZO N. IL 04/11/1944
t■t
avverso la sentenza n. 269/2009 TRIBs EZ.DIST. di SIDERNO, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Con sentenza in data 24/4/2012 del Tribunale di Locri, sez. dist. di Siderno, il Sig. Vincezo
DIANO è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt.54 e 1161 del Cod. Nav.,
accertato il 7/7/2008.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione
della disposizione contenuta nell’art.24 del Regolamento del Codice Navigazione; si tratta di
disposizione che prevede una procedura semplificata per tutte le modifiche che non comportino
una “alterazione sostanziale al complesso della concessione” e che il ricorrente ha omesso
colposamente di rispettare. Dette procedura si fa carico dei profili di minore rilevanza che il
ricorrente invoca erroneamente come elemento che escluderebbe la responsabilità.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta errata applicazione di legge
ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc.
pen. per avere il Tribunale fatto discendere in modo “automatico” la responsabilità penale dalla
mera difformità delle opere rispetto a quanto autorizzato, mentre si è in presenza di opere di
minore impatto di quelle autorizzate.

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