Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50011 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50011 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI SABATINO ANDREA N. IL 21/06/1934
avverso la sentenza n. 565/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato
In relazione alla questione posta dal ricorrente è stata infatti costantemente affermato da
questa Corte che l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte
di un’imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali,
può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali (nella specie, i cosiddetti
modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all’INPS) e testimoniali, sia mediante il ricorso
alla prova indiziaria (ex multis Sez. 3, n. 14839 del 04/03/2010 Rv. 246966).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

Di Sabatino Andrea propone ricorso per cassazione avversò la sentenza in epigrafe con la quale
la corte di appello di L’Aquila , ha confermato quella resa dal GUP del tribunale di Teramo che
lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli articoli 81 del codice penale e
2 comma 1 e 1 bis L. n. 638/83 per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Deduce il ricorrente in questa sede la violazione di legge ed il vizio di motivazione assumendo
non essersi prova della corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti tale non potendosi
ritenere la mera redazione dei modelli D.M. 10 in assenza di ulteriori elementi di riscontro.

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